Arance "Lo Uttaro" D.O.C. ...

L' "Area Vasta" classificata ai fini dell’uso agricolo. L'apposito decreto ministeriale è stato inviato ai quattro comuni dello storico "quadrilatero della morte", tra i quali San Nicola la Strada. 
In una delle zone più inquinate del pianeta, che andrebbe interdetta anche ai moscerini, sarà possibile, pur con limitazioni e prescrizioni, coltivare arance e altri frutti... purché provvisti (ahahaha, è una battuta...) di apposito marchio di produzione...



Nel vocabolario Treccani la parola “transizióne” è così spiegata: s. f. [dal lat. transitio -onis, der. di transire «passare»]. – Passaggio da un modo di essere o di vita a un altro, da una condizione o situazione a una nuova e diversa.

Doveroso come premessa, per capire meglio di cosa stiamo parlando...

Bene. 

Dunque.

La "Direzione generale per il risanamento ambientale -Divisione IV: Amianto, terre dei fuochi e siti orfani" del Ministero della Transizione Ecologica (quello che una volta si chiamava Ministero dell'Ambiente) ha inviato con posta certificata ai Comuni di San Nicola la Strada, Caserta, Maddaloni e San Marco Evangelista (i comuni dello storico "quadrilatero della morte", zona tra le più inquinate della terra, dove neanche i moscerini riescono a sopravvivere, che fu teatro nel 2005 e anni seguenti della "madre di tutte le battaglie" combattute contro la megadiscarica voluta dai governanti di Caserta) il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro della transizione ecologica e del Ministro della salute del 1 giugno 2021, con il quale è stata adottata la classificazione ai fini dell’uso agricolo dei terreni ricadenti nell’Area Vasta “Lo Uttaro” (Primo stralcio di cui all’Allegato 1 al decreto del 26 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell’Allegato 2 al medesimo decreto).  

Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021 e sul sito del Ministero, ove è consultabile al seguente link: https://www.mite.gov.it/pagina/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-ministro-mite

Questo l' Allegato 1, che costituisce parte integrante del provvedimento.

Allegato completo: 
http://corrieredisannicola.it/images/stories/videos/decretolouttaroallegato1.pdf 

Ritaglio riguardante il comune di San Nicola la Strada:

Legenda CLASSI
A- Terreni idonei alle produzioni agroalimentari.

B- Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni.
C- Terreni idonei alle produzioni non agroalimentari.
D- Terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvo pastorali.

Legenda PRESCRIZIONI
r- rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime.

c- certificazione (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute Roma, 1 aprile 2014 -Prot. Dgisan n. 12751) per gli alimenti attestante la conformità alla normativa vigente per i parametri normati e valutazione per i parametri non normati che superano le CSC nei suoli.
a- caratterizzazione ambientale (ai sensi dell’art. 242 del Dlgs 152/2006).
m- esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati.
p- estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti.
int p- interdizione al pascolo.
int f- interdizione a produzioni foraggere. 

Insomma, come si evince dalla lettura dello schema, nel "quadrilatero della morte" (denominazione coniata da Nicola Ciaramella sul Corriere di San Nicola nel 2005), zona tra le più inquinate della terra, dove neanche i poveri signori moscerini riescono ormai a sopravvivere, che fu teatro nel 2005 e anni seguenti della "madre di tutte le battaglie" combattute contro la megadiscarica voluta dai governanti di Caserta, è possibile coltivare -una volta messe a posto, si spera non solo con le carte, le limitazioni e prescrizioni previste- mandarini, arance e mele... 
Ah, dimenticavamo, anche pomodori, pompelmi, pesche e ...addirittura loti (senza nessun riferimento, per quanto riguarda quest'ultimo frutto, al suo femminile singolare...). 
Battute a parte (ci riferiamo al frutto più amato dai nipponici), è comunque una fortuna non avere nessuna zona A (dove si potrebbe coltivare senza problemi), ma è lecito chiedersi dove sono geograficamente localizzate queste aree (ci vorrebbe una mappa) per permettere anche alla collettività di controllare.
Dalla tabella si evince, inoltre, che è confermata la presenza di rifiuti.
E' confermata, altresì, la presenza di Diossina, IPA, Arsenico, Cadmio, Zinco, che troviamo anche nelle acque di falda che vengono utilizzate in agricoltura.
Bisognerebbe, insomma, piantare alberi che assorbono questi inquinanti (pioppi, ecc.), ma la storia, purtroppo, è sempre la stessa (altro che "transizione", come dice la nuova denominazione del ministero): sono 10 anni che caratterizziamo e arriviamo sempre allo stesso risultato, e cioè che L'AREA è INQUINATA.
Quando arriva il momento della bonifica? Stanno aspettando che moriamo tutti di tumore?

Nicola Ciaramella
©Corriere di San Nicola  


Questo il testo della PEC protocollata presso i Comuni dell'area interessata:

OGGETTO: ADOZIONE DECRETO PROT. N. 239 DELL’8.6.2021, RECANTE CLASSIFICAZIONE AI FINI DELL’USO AGRICOLO DELL’AREA VASTA “LO UTTARO” – PRIMO STRALCIO. COMUNICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 21-BIS L. 241/1990.

Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legge 10 dicembre 2016, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato adottato il Decreto Interministeriale prot. n.239 dell’8 giugno 2021, avente ad oggetto la classificazione ai fini dell’uso agricolo dell’Area Vasta “Lo Uttaro” – Primo stralcio come riportata all’allegato 1 dello stesso Decreto Interministeriale.

Il Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021 e sul sito di questo Ministero.

Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-bis, comma 1, secondo periodo, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si chiede agli Enti in indirizzo di provvedere alla pubblicazione del Decreto Interministeriale completo dell’allegato 1 (trasmessi unitamente alla presente) sul rispettivo Albo Pretorio.

Allegati:

Decreto Interministeriale prot. n. 239 dell’8 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 169 del 16 luglio 2021 e relativo allegato 1.

IL DECRETO

Il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
il Ministro della TransizioneEcologica e
il Ministro della Salute

VISTO il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, di seguito «decreto-legge n. 136 del 2013» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, ai sensi del quale i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania, di seguito «Enti», di «indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione»;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale “Al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6»;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

VISTA la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 recante «Indicazioni per lo svolgimento delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura dì cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136», di seguito «direttiva del 23 dicembre 2013», e in particolare l’articolo 1, comma 1, che ha disposto la condivisione dei dati disponibili «anche attraverso l’utilizzo della struttura informatica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise per la raccolta delle informazioni, l’esecuzione delle procedure di classificazione e la registrazione dei terreni oggetto di indagine», e l’articolo 2, comma 1, che ha indicato l’elenco dei comuni ritenuti prioritari ai finì dello svolgimento delle indagini, per una superficie interessata di 107.614 ettari, nell’ambito della quale sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette, per una superficie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli;

CONSIDERATO che con l’articolo 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013 è stato costituito un Gruppo di lavoro, di seguito «Gruppo di Lavoro», successivamente modificato ed integrato con le direttive 16 giugno 2014, 15 luglio 2015 e 10 dicembre 2015;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lett. c, della richiamata direttiva il Gruppo di Lavoro, tra gli altri obiettivi, provvede alla “predisposizione, nei termini previsti dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.136 del 2013, delle relazioni con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie tecniche usate con le relative proposte operative ai Ministri competenti sulle misure da adottare, anche ai fini dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.136 del 2013 il quale prevede anche “azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni della Regione Campania”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 136 del 2013, secondo cui gli Enti presentano ai Ministri «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, indicati come prioritari dalla medesima direttiva»;

VISTA la relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai sensi dell’articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013, di seguito «relazione del 10 marzo 2014» e, in particolare, la parte in cui si dispone la divisione dei terreni oggetto di indagine in cinque classi di rischio;

VISTO il decreto interministeriale dell’11 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, di seguito «decreto dell’11 marzo 2014» con il quale i Ministri, sulla base della predetta relazione del 10 marzo 2014, hanno disposto indagini dirette sui siti della Regione Campania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2, come individuate nella medesima relazione;

VISTA la nota prot. 34 TDF del 17 novembre 2015 con la quale il coordinatore del Gruppo di Lavoro ha trasmesso la “Relazione inerente l’individuazione dei siti e delle particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c (Aree Vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle particelle non agricole della classe di rischio 5”;

VISTO il decreto interministeriale del 26 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2016, recante «Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campania da sottoporre ad indagini dirette nonché modificazioni al decreto 11 marzo 2014»;

VISTA la direttiva dei Ministri del 7 aprile 2017, di seguito «direttiva del 7 aprile 2017», recante «Aggiornamento della composizione del Gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, della direttiva del 23 dicembre 2013»;

VISTA la relazione trasmessa dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro in data 20 dicembre 2018, di seguito «relazione del 20 dicembre 2018», recante la «Proposta di classificazione ai fini dell’uso agricolo dei terreni di cui al Decreto 26 febbraio 2016, ricadenti nella cosiddetta Area Vasta “Lo Uttaro” – Primo stralcio»;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione è stato proposto di adottare, relativamente ad uno stralcio dell’intera Area Vasta “Lo Uttaro”, per una superficie di 48 ettari, la classificazione ai fini dell’uso agricolo riportata nell’Allegato 2 alla relazione medesima;

CONSIDERATO che la relazione del 20 dicembre 2018 sarà pubblicata, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto, sui siti istituzionali dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica e della salute;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione dei risultati delle indagini dirette, con uno o più decreti dei Ministri sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della Regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari;

RITENUTO quindi necessario procedere a tale individuazione per i terreni sopra indicati, recependo i risultati riportati nella relazione del 20 dicembre 2018;

ADOTTANO

il presente decreto:

Articolo 1

(Disposizioni in merito alla cosiddetta Area Vasta “Lo Uttaro” – Primo stralcio).

Relativamente all’Area Vasta “Lo Uttaro” di cui all’Allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 65 del 18 marzo 2016, le cui particelle di terreno sono riportate nell’Allegato 2 al medesimo.