Varato il nuovo Albo Comunale delle Associazioni

Dopo quatto anni di rinvii per le mancate attività a causa della pandemia

 

Si è concluso l’iter di aggiornamento dell’Albo Comunale delle Associazioni, che era fermo al febbraio 2019 a causa della pandemia.

La procedura era iniziata nel novembre dello scorso anno ai sensi dell’articolo 7 del relativo regolamento. In esso si stabilisce che le associazioni iscritte sono tenute a presentare ogni anno, nel periodo dal primo novembre al 31 dicembre, idonea documentazione da cui si evince lo svolgimento, nell’anno precedente, di almeno tre attività nel proprio settore di appartenenza (civile, culturale, ricreativo, sociale, tutela ambiente/protezione civile, sportivo).

Queste le 18 Associazioni che, tra conferme e nuove domande, sono state iscritte: 

PRO LOCO

A.S.D POLISPORTIVA R.SANNICOLESE

A.S.D YUMNASIA FITNESS CLUB

T.K.R. KARATE

ARTEMI

GRUPPO SCOUT

IL GIRASOLE

PALLACANESTRO SAN NICOLA 2010

BARCA DI TESEO

MOVING ARTS ACADEMY

GRUPPO TEATRALE ARCOBALENO

FILO DI ARIANNA

ARCICONFRATERNITA DI SAN NICOLA DI BARI E SS. ROSARIO

ASSOCIAZIONE CATTOLICA N.S. DI LOURDES

SABATO NON SOLO SPORT

ALTERUM

A.S.D MADDALENA

ARCI 


Va ricordato che, come stabilisce l’art. 9 del regolamento, le associazioni iscritte all’Albo hanno, ove consentito e nella disponibilità finanziaria del Comune, la possibilità di ottenere contributi e di utilizzare spazi e locali di proprietà comunale per lo svolgimento di attività inerenti alla propria sezione tematica.

La prossima revisione ci sarà, sempre a norma di regolamento, entro il 15 febbraio del 2024 (le procedure inizieranno a novembre di quest’anno). 

©Corriere di San Nicola

https://www.comune.sannicolalastrada.ce.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20040/idtesto/109

Questo il vigente

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
approvato il 25/11/2016:

Art. 1 - Costituzione

II presente Regolamento disciplina l’ Albo delle Associazioni istituito dall'art. 33, comma 2, dello Statuto Comunale.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

  1. La Città di San Nicola la Strada con il presente Regolamento intende riconoscere, promuovere, sostenere e coordinare le diverse forme di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale presenti sul proprio territorio comunale incoraggiandone la nascita e favorendone lo sviluppo.
  2. L'Ente riconosce, promuove e sostiene, in attuazione dei propri programmi e compatibilmente con la disponibilità delle proprie risorse umane e finanziarie, le iniziative ed i progetti di associazioni operanti sul territorio comunale, finalizzati a diffondere lo sviluppo civile, sociale, culturale e sportivo e volti alla realizzazione di attività utili e meritorie, di interesse della collettività.

Art. 3 - Requisiti e Procedure di iscrizione

  1. Possono chiedere I’ iscrizione nell'apposito Albo le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato che abbiano la propria sede in San Nicola la Strada e che:
  2. Non abbiano finalità di lucro;      
  3. Si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;      
  4. Svolgano attività riconducibili alla propria sezione tematica;      
  5. Siano costituite sul territorio comunale e vi operino da almeno 6 mesi.
  6. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
  7. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente   regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all' Albo comunale delle Associazioni.
  8. Hanno diritto ad iscriversi nell' Albo delle associazioni tutte le Associazioni di cui al punto 1 del presente articolo, che dimostrino con apposita relazione scritta, corredata da documentazione probante, di aver prodotto un numero non inferiore a 3 attività nel proprio settore, nel periodo che va dal 1° Novembre dell'anno precedente al 1° Novembre dell'anno per il quale si fa richiesta di iscrizione.

Art. 4 - Articolazioni dell'Albo comunale in sezioni tematiche

  1. L' Albo comunale delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:

CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali;

RICREATIVA: animazione ricreativa;

SOCIALE: assistenza sociale-sanità;

TUTELA AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE;

SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.

  1. Le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato all'atto dell'iscrizione, devono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte, in riferimento alle proprie finalità ed attività prevalenti.
  2. L’approvazione dell'elenco circa l'iscrizione, le variazioni e le cancellazioni dall'Albo comunale sono di competenza della Giunta, previo parere della Commissione Consiliare al ramo su quanto verificato e comunicato dall'Ufficio comunale competente.

Art. 5 - Richiesta di iscrizione

  1. Le domande per le iscrizioni vanno indirizzate al Sindaco e al Responsabile dell’ Area Affari Generali nel periodo compreso dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno.
  2. La richiesta per l'iscrizione è presentata su carta libera, dalla quale devono risultare la finalità, la sede, i soggetti legittimati a rappresentare l'organismo interessato, l'indicazione della sezione tematica.
  3. Alla domanda devono essere allegati:            
  4. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;            
  5. Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante;            
  6. Relazione scritta di cui al punto 4 art. 3 del presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di iscrizione

  1. Le domande per le iscrizioni vanno indirizzate al Sindaco e al Responsabile dell'Area Affari Generali nel periodo compreso dal 1° Novembre al 31 Dicembre di ogni anno.
  2. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, l 'Ufficio competente, verificati i requisiti, pone la documentazione al parere della Commissione preposta. Visto il parere della Commissione su quanto verificato dall’Ufficio competente, l'elenco è approvato dalla Giunta Comunale entro il 15 Febbraio di ogni anno.
  3. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti dall'Ufficio comunale competente. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la non iscrizione all'Albo comunale.
  4. L'eventuale diniego della richiesta dovrà essere espressamente motivato e comunicato dall'Ufficio competente al Legale Rappresentante dell'organismo.

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale

  1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo comunale stesso, in previsione della quale i soggetti di cui al punto 1 art.3 del presente Regolamento tra il 1° Novembre e il 31 Dicembre di ogni anno, devono inviare all'Ufficio competente:        
  2. Eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;        
  3. Presentazione annuale di apposita relazione scritta corredata da documentazione probante, di aver prodotto un numero non inferiore a 3 attività nel proprio settore, nel periodo che va dal 1° Novembre dell'anno precedente, al 1° Novembre dell'anno per il quale è richiesta la documentazione.
  4. Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera a del punto 1 del presente articolo, l'Ufficio competente, verificati i requisiti, pone la documentazione al parere della Commissione preposta. Visto il parere della Commissione su quanto verificato dall'Ufficio competente, la revisione annuale dell’Albo è approvata dalla Giunta Comunale entro il 15 Febbraio di ogni anno.
  5. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti dall'Ufficio comunale competente. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena la cancellazione dall'Albo comunale.

Art. 8 — Cancellazione dall'Albo comunale

  1. La cancellazione dall'Albo comunale può avvenire per:
  2. Perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, di cui all'Art. 3;
  3. Mancata presentazione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione, di cui all’Art. 7.
  4. Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione dei documenti di cui al punto 1 lettere a, b e c del presente articolo, l’Ufficio Competente è tenuto a porre al parere della Commissione preposta la documentazione attestante la cancellazione. Avvenuto il parere della Commissione, la Giunta Comunale procederà alla deliberazione dell'elenco con le eventuali cancellazioni ritenute idonee, entro il 15 Febbraio di ogni anno.
  5. Le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato in caso di cancellazione, questa dovrà essere espressamente motivata dall'Ufficio competente e inviata dallo stesso al Legale Rappresentante dell'organismo. 4. Le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato nei confronti dei quali è stata disposta la cancellazione possono ripresentare domanda di iscrizione all' Albo comunale nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 9 — Concessioni e contributi

Ove consentito e nelle disponibilità dell'Ente, è prevista:

  1. Possibilità di ottenere concessione di contributi e benefici economici sotto qualsiasi forma, nei limiti delle disponibilità economico- finanziarie del bilancio comunale.
  2. La possibilità di utilizzo di spazi, locali, di proprietà comunale per lo svolgimento di attività inerenti alla propria sezione tematica nel limite delle disponibilità dell 'Ente.

Art. 10 - Obblighi ed impegni delle associazioni iscritte all'Albo comunale

  1. Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato iscritte all' Albo comunale assicurano la propria disponibilità alla collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale o con altre realtà sociali ed istituzionali locali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.
  2. Le associazioni iscritte all'Albo comunale assicurano all’Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e le garantiscono l’accesso alle informazioni in loro possesso, nel rispetto delle leggi vigenti sulla privacy.

Art. 11 - Attività di consulta

L' Amministrazione comunale può consultare le Associazioni e gli altri organismi privati senza fini di lucro, nonché le organizzazioni del volontariato iscritte all' Albo comunale delle Associazioni, attraverso convocazione delle stesse, in occasione dei momenti più significativi della vita della Comunità, per far crescere la cultura civica e la cittadinanza attiva, per condividere iniziative a carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale e per coordinare il calendario annuale delle manifestazioni locali.

Art. 12 - Pubblicità dell'Albo comunale

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.