ICI, IL COMUNE FA IL FINTO TONTO...


Il Governo ha abolito la tassa sulla prima casa, ma i bollettini arrivano lo stesso...


Come è noto a tutti, il Decreto Legge del 27 maggio 2008 n. 93, rubricato “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008), in vigore dal 29 maggio, ha abolito l’ICI sulla prima casa.
Nonostante ciò, il Comune di San Nicola la Strada (ma non è il solo), contravvenendo alle disposizioni di legge, sta recapitando lo stesso i bollettini postali per il pagamento agli interessati che hanno diritto all’esenzione, invitandoli ad adempiere al versamento. Chi, incautamente, è ...caduto nel tranello, non può, comunque, “usare” l’ICI già pagata per l’anno corrente, e non dovuta, per pagare altre imposte o contributi a debito. Il soggetto interessato deve presentare un’istanza di rimborso all’Ufficio Tributi del Comune che dovrà provvedere al rimborso nei successivi 180 giorni.
Val la pena di ribadire: a partire da tutto il 2008 e, quindi, a decorrere dalla scadenza del 16 giugno prossimo, l’abitazione principale è esclusa dall’applicazione dell’ICI.
La nozione di abitazione principale è ricavata con rinvio al D.Lgs. 504/1992, che ai sensi dell’articolo 8, comma 2, considera abitazione principale quella adibita a dimora abituale del soggetto passivo. A tale scopo è posta una presunzione legale secondo cui l’immobile ove si ha la residenza anagrafica coincide con l’abitazione principale, salvo prova contraria. Incombe, quindi, un onere sul contribuente che abbia interesse a dimostrare che la dimora abituale è costituita da una unità diversa da quella di residenza anagrafica. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui la sede lavorativa fosse diversa da quella anagrafica o, ancora, laddove il trasferimento di fatto del domicilio non risulti ancora recepito nelle risultanze dell’anagrafe.
Non tutte le abitazioni principali, però, fruiranno dell’esenzione ICI. Il decreto fiscale esclude, infatti, le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1-abitazioni signorili (a San Nicola, terra di ricchi, ce ne sono moltissime), A8-ville (di queste ce ne sono ancora di più) e A9-castelli. Comunque, i proprietari che utilizzano tali immobili di lusso come abitazione principale potranno continuare ad applicare l’aliquota ridotta.
Il decreto fiscale estende l’esenzione ICI ad alcune ipotesi di assimilazione legale all’abitazione principale. In particolare:
a) per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnati a soci che li adibiscono ad abitazione principale;
b) per gli immobili degli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) regolarmente assegnati;
c)  per la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, in sede di separazione o divorzio. In questo caso, va ricordato che l’equiparazione a vantaggio del coniuge non assegnatario vale a condizione che questi non possieda l’abitazione principale nello stesso comune ove è ubicata l’ex casa coniugale;
d)
per gli immobili non locati di cittadini italiani all’estero.
Il decreto fiscale n. 93/2008, estende, altresì, l’esenzione ICI alle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale disposte dai comuni con regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (29 maggio 2008), come  ad esempio la casa concessa in uso gratuito a parenti o come l’immobile non locato appartenente ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero. 
L’esenzione ICI automaticamente si estende anche alle pertinenze dell’abitazione principale.
Il decreto legge ha abrogato le disposizioni relative all’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille, appena introdotte dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2007), poiché sono diventate inutili, nonché l’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto legislativo 504/1992 sulla possibilità dei comuni di deliberare aliquote ridotte per le abitazioni principali.
Altro punto importante da tenere presente: l’esenzione ICI è a carico del bilancio dello Stato! L’Erario, cioè, si è impegnato a rifondere ai comuni la correlata perdita di gettito, a fronte di richiesta secondo regole che saranno stabilite entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto sull’abolizione dell’ICI.
I comuni, pertanto, non possono rivalersi sui cittadini per il minor gettito conseguito con l’applicazione del decreto fiscale n. 93/2008.
In parole povere, se dovessimo sentir parlare di nuove tasse in arrivo “giustificate” dalla necessità da parte del Comune di compensare il minor gettito Ici, ovvero se dovessimo trovarci al cospetto dell’assessore alle finanze ...che piange miseria, beh, allora vuol dire che qualcuno sta tentando di prenderci per i fondelli...