“Gli aumenti previsti da tutte le delibere del 3 dicembre sono applicabili solo dal 01/01/2014”

Comunicato stampa del consigliere Nuzzi


Riceviamo e pubblichiamo:



«Il giorno che mi sono arrivati, allo studio, gli aggiornamenti automatici per il conguaglio 2013, da farsi con l’elaborazione delle buste di dicembre entro il 10/01/2014, nel controllare le buste paghe di conguaglio notavo che, alla voce “Addizionale IRPEF Comunale”, per i lavoratori con residenza a San Nicola la Strada, vi era una  differenza. Chiedevo spiegazioni, all’assistenza software, del motivo di tale differenza. Il responsabile mi rispondeva, portandomi a conoscenza di un passaggio a me ignoto, e cioè: “L’ALIQUOTA DELL’ADDIZIONALE IRPEF E’ APPLICABILE SOLO SE, NELL’ELENCO DEL MINISTERO, PUR SE ADOTTATE DAI COMUNI, SONO STATE POSTE IN NOTA CON LA DICITURA “CONFERMATE”.

Inizio dal consultare il sito del Ministero, nella parte FISCALITA’ LOCALE, e qui trovo che sono riportate  tutte le delibere dei Comuni d’Italia, compreso il nostro, con le relative aliquote stabilite per l’addizionale IRPEF ma, mentre per gli altri è segnato in nota la dicitura “confermate”, per il nostro Comune (pag. 128 rigo I056) (come da allegato 1) leggo “San Nicola la Strada: aliquota 8 per mille, delibera n.52 del 03.12.13” con a fianco in nota: RILIEVO DEL DIPARTIMENTO FINANZE.
Telefono al MINISTERO in qualità sia di professionista che di consigliere di questo Comune ed un responsabile mi dice che tali aliquote sono inapplicabili ed il motivo del rilievo mi deve essere reso noto dal Ragioniere dell’Ente, come disposto dall’art. 153 comma 6 del TUEL 18 agosto 2000 n° 267,  in quanto consigliere. Spiego che come consigliere non sono stato messo a conoscenza di detti rilievi, posti dal Ministero dell’Economia e dal Dicastero delle Finanze, e quindi chiedo chiarimenti con domande dirette.
La risposta non mi viene data chiaramente, anche perché la comunicazione del rilievo era, allora, in fase di invio all’Ente, ma tentano, comunque, di farmi capire il problema con una domanda! 
Il dirigente mi chiede:
La data ultima, egregio consigliere, di approvazione delle delibere, per tutti gli aumenti, quando scadeva?
Ebbene sono stato costretto a rivedermi il tutto, per darmi una risposta alla domanda postami:
L’art.1 comma 169 della legge 296/2006 ha sancito:
“in caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno le tariffe e le aliquote vigenti”.
Ed aggiungo che sono stato costretto anche a verificare i risvolti della tardiva deliberazione e quindi leggo che:
L’ufficio di Federalismo Locale del Dipartimento delle Politiche Fiscali, dichiara, in questi casi:
“Le tariffe deliberate non potranno essere applicate nell’anno OSTANDOVI il chiaro disposto di legge che stabilisce che il termine perentorio per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, art. 53 comma 16 legge 23 dicembre 2000 n° 388 e successive modificazioni ed integrazioni” .
Mi creo il problema, lo studio, lo esamino ed alla fine scopro
Che il Ministero ed il Dipartimento delle Finanze locali chiudono i loro rilievi, sempre, richiamando l’attenzione del Comune sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti anche per prevenire possibili impegnative da parte dei destinatari dei connessi atti impositivi.
Arrivo alla conclusione che:
L’approvazione del solo bilancio poteva avvenire dopo il 30.11.2013 ed a seguito di diffida Prefettizia ma le delibere consiliari di imposte e tasse il termine perentorio era 30/11/2013.
LE ALIQUOTE NON POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONI IN QUANTO LE DELIBERE SONO POSTUME ALLA DATA ULTIMA DEL 30/11/2013 DI APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE SIA AL MINISTERO CHE ALL’AGENZIA! 
L’aliquota di addizionale IRPEF non è applicabile e nello stesso modo sono considerate inapplicabili le delibere degli aumenti decisi dal Consiglio Comunale del 3 dicembre 2013.
Ora gli eventuali danni erariali, che potranno essere rilevati dal Ministero delle Finanze, chi li paga? 
I contenziosi che avvieranno i nostri cittadini chi ne sosterrà la spesa? 
Sono pronto ad avviare al TAR, il ricorso, per la non applicabilità degli aumenti sia per IMU che per l’Addizionale IRPEF Comunale, se non vi è immediata revoca delle due delibere.
Per quanto attiene all’aumento TARES, sono, o meglio siamo, tenuti a ricorrere in Commissione Tributaria, per porre ricorso alla mancata applicazione della delibera di aumento.
Il dovuto per l’IMU per l’anno 2013 è pari al 7.6 e non del 9.6 per mille, e l’addizionale IRPEF è pari allo 0.6% e non 0.8%.
Per la TIA/TARSU l’aumento è ritenuto, dallo scrivente, anch’esso inapplicabile in quanto la delibera approvata senza alcun rispetto del dettame artt. 2 e 3 dello Statuto del Contribuente, Legge 212 del 27/07/2000!
Ripeto, gli aumenti previsti da tutte le delibere del 3 dicembre sono applicabili solo dal 01/01/2014».

Il consigliere “indipendente” di minoranza Enrico Nuzzi