RICORSO SUL BILANCIO: IL TAR BOCCIA LA RICHIESTA DI SOSPENSIVA DELL’UDC


Il Tribunale amministrativo  della Campania ha ritenuto che “allo stato non si configura il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile


Il TAR della Campania, con ordinanza pronunciata dalla prima sezione, ha respinto l’istanza cautelare richiesta dall’ Udc di San Nicola la Strada con il ricorso contro il Comune di San Nicola la Strada, presentato nello scorso gennaio, nel quale si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera n. 57 del 16.12.2013 di approvazione del bilancio di previsione.
Il Tribunale, come si legge nel testo del provvedimento emesso, ha ritenuto “che le questioni controverse nel presente giudizio, ivi comprese quelle di rito, vanno approfondite nella più opportuna sede di trattazione del merito e che allo stato l’interesse pubblico all’ordinaria gestione amministrativa dell’ente prevale sull’interesse azionato in giudizio dal ricorrente” e che “allo stato non si configura il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati”.

Il ricorso, come noto, era stato annunciato in conferenza stampa indetta dall’Udc presenziata da tutti i partiti dell’opposizione e dal comitato cittadino San Nicola città partecipata.
In esso si chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, della Del. C.C. n. 57 del 16/12/13 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, della relazione pluriennale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013/15 unitamente agli allegati: 1) Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale anno 2013 Del. C.C. n.54 del 16/12/13; 2) Programma triennale LL.PP. ed elenco annuale 2013 Del. C.C. n. 55 del 16/12/13; 3) Approvazione piano triennale di realizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli  immobili ad uso abitativo e di servizi (art. 2, commi 594-599 L. n. 244/07) Del. C.C. n. 56 del 16/12/13. Atti consequenziali: Del. G.C. n. 99 del 20/12/13 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e piano degli Obiettivi anno 2013; Atti presupposti: 1) Delibere C.C. del 3/12/13 di approvazione; 2) Servizio Trasporto e depurazione delle acque reflue-Tariffe ed aliquote anno 2013 n. 48; 3) Tariffe ed Aliquote Idriche anno 2013 n. 49; 4) Approvazione del piano finanziario e Tares 2013 n. 50; 5) Approvazione aliquota Imu 2013 n. 51; 6) Addizionale Irpef-determinazione Aliquota anno 2013 n. 52; 7) Attestazione del responsabile del servizio del 19/11/13 richiamata nella Del. C.C. n. 57/13, perché sono state riscontrate numerose illegittimità».
Questi i vizi denunciati dall’Udc:
-Violazione comma 1 dell’art. 24 del regolamento di contabilità: il definitivo parere dei revisori dei conti è stato reso solo il 13 dicembre e trasmesso ai consiglieri comunali poche ore prima dell’inizio della seduta del massimo consesso civico, privandoli del tempo previsto (20 giorni) per consultare il documento;
-Violazione comma 2 dell’art. 24 del regolamento di contabilità: i consiglieri hanno 5 giorni per presentare emendamenti al bilancio; il parere definitivo dei revisori ed il nuovo parere del responsabile dell’area finanziaria sono stati portati all’attenzione del ricorrente lo stesso giorno della delibera di approvazione del bilancio;
-Eccesso di potere per falso presupposto: al ricorrente (Gennaro Mona) è stato sottoposto per l’approvazione uno schema di delibera che alla seconda pagina falsamente da per ancora vigente la Del. G.M. n. 84/13;
-Altro eccesso di potere per falso presupposto: idem come sopra, relativamente alla Del. G.C. n. 56/13 di adozione del piano triennale dei lavori pubblici, approvato dal cc con tre diversi allegati rispetto a quelli adottati con la delibera n.56;
-Violazione art. 52 comma 2 del Dlgs n. 446/97, violazione art. 5 -27 del regolamento Imu approvato con del.cc 26/12: il mancato invio al ministero delle finanze della delibera relativa alla tabella Imu delle aree fabbricabili determina il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovuto al comune da parte dello stato;
-Violazioni di tutte le disposizioni in tema di allegati obbligatori al bilancio: l’art. 172 del Tuel indica una serie di documenti obbligatori da allegare al bilancio di previsione. In questo caso, oltre alla mancanza della delibera Imu delle aree fabbricabili, manca la delibera che non può essere sostituita da una semplice attestazione del responsabile del servizio, più altri allegati;
-Violazione art. 128 del Dlgs n. 163/06-Dm 21.06.00 art.10: lo schema di programma triennale dei LLPP non è stato affisso per almeno 60 giorni presso la sede comunale al fine di permetterne lo studio per eventuali modifiche.
Tutti i vizi denunciati, a detta della segretaria D’Ambrosio, «sono tali e tanti da rendere gli atti più che illegittimi nulli in radice. In pratica si è approvato un “falso” bilancio che impedirà anche i trasferimenti erariali». La sospensiva «si impone oltre che nell’interesse del ricorrente anche nell’interesse della collettività tutta che non può subire un bilancio che è tale solo di nome, ma non giuridicamente (né di fatto), configurandosi un danno erariale in ragione del bilancio per come approvato. Il bilancio previsionale, infatti, se malamente approvato, comporterà che tutti gli impegni di spesa diventeranno debiti fuori bilancio in quanto nulli per illegittimità derivata».