OBBLIGO DI EMETTERE FATTURA ELETTRONICA

Scatta dal primo gennaio 2019

(Rubrica a cura di Omnibus Multiservice)



Dal prossimo 1° gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di emissione della fattura elettronica nei confronti di altri soggetti IVA o di soggetti privati (cioè le fatture emesse tra imprese, ma anche professionisti, artigiani eccetera residenti in Italia) ossia qualsiasi documento a valenza fiscale prodotto per riscuotere il denaro dovuto per la cessione di beni o servizi. La motivazione principale che a mio avviso ha fatto si che entrasse in vigore questo nuovo modo di fatturare è lo sviluppo tecnologico, la digitalizzazione dei procedimenti, l’archiviazione elettronica dei documenti con risparmio di carta ai fini ecologici, l’efficienza nei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati, la velocità nelle operazioni, ecc…; anche la Comunità Europea sta legiferando e portando avanti da anni questo processo e diversi Paesi si stanno adeguando. Non tutti però hanno tale obbligo. Chiariamo chi è esonerato e chi no. Innanzitutto va ricordato che la fattura elettronica è un documento informatico strutturato, in formato XML, trasmesso e recapitato solo attraverso il SDI (Sistema di Interscambio).

Soggetti obbligati

Sono obbligati ad emettere fattura elettronica tutti i soggetti IVA, i professionisti e le imprese. L’obbligo di emissione della fattura elettronica è relativo a tutte le fatture emesse, comprese quelle emesse a privati che non hanno partita IVA. Nel caso, quindi, di fattura emessa dal professionista o dal medico ad una persona fisica senza partita IVA, è necessario procedere con l’emissione della fattura in formato elettronico sempre tramite invio al Sistema di Interscambio (SDI). Nel caso di emissione di una fattura emessa dal medico nei confronti del paziente (persona fisica senza partita IVA), rimane obbligatorio l’invio telematico delle prestazioni sanitarie al Sistema TS. Nel caso di emissione di fattura ad un privato, non titolare di partita IVA, va consegnata al cliente una copia cartacea della fattura; la fattura viene comunque resa disponibile in un’area dedicata nella sezione Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.


Soggetti non residenti

L’obbligo si riferisce ai soli soggetti residenti nello Stato o stabiliti in Italia.

Per tutti gli altri soggetti (UE o extra UE), la fattura può essere inviata o elettronicamente (andando così a escludere l’invio del c.d. Esterometro) ovvero in formato analogico, con l’obbligo dell’adempimento di inoltro mensile dell’elenco delle fatture emesse UE/extra UE all’Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica verso la PA (Pubblica Amministrazione) segue, invece, il suo iter oramai divenuto abituale.


Soggetti esonerati

Rimangono esclusi dall’obbligo i soggetti c.d. minori, vale a dire:

·         contribuenti minimi di cui al D.L. 98/2011;

·         contribuenti forfetari di cui alla Legge 190/2014.

Tali soggetti, tuttavia, saranno comunque a loro volta destinatari di fatture elettroniche.

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal SDI si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 471/1997) a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente.


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