Rottamazione-quinquies 2026: guida pratica ai casi critici
-per la rubrica "NORME IN VISTA" a cura dei Dottori Commercialisti Marco di Vico e Sara Perillo-
Dove il fisco diventa opportunità
"Capire le regole, anticipare le scelte": è il nostro motto che adottiamo per questa rubrica.
Nel labirinto del fisco, dove ogni novità può ribaltare equilibri e riscrivere le regole, serve chi riesce a leggere il movimento nascosto dietro l’apparente immobilità delle regole. Scopo di questa rubrica è entrare nel cuore delle norme per far emergere il significato nascosto dietro ogni disposizione. Analisi veloci, elementi concreti, commenti che vanno dritti al punto: uno spazio pensato per lettori, imprese e professionisti che vogliono conoscere il dietro le quinte delle regole fiscali e perché anticiparle può fare la differenza oggi, non domani.
(Marco di Vico e Sara Perillo, Dottori Commercialisti iscritti all’Ordine di Caserta, specializzati in consulenza fiscale, tributaria e crisi d’impresa)
La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha introdotto – come ormai noto- la rottamazione-quinquies, nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Rientrano nella misura le somme dovute a seguito di controlli automatici e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972), i contributi INPS non derivanti da accertamento e le sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate solo dalle Prefetture, con esclusione di quelle irrogate dalla Polizia Municipale.
Sono esclusi i tributi locali e regionali (IMU, TARI, TASI, bollo auto) e i carichi derivanti da avvisi di accertamento o altri atti impositivi diversi dai controlli automatizzati.
Possono accedere anche i debiti già oggetto di precedenti definizioni agevolate, purché il contribuente sia decaduto per mancato o tardivo pagamento e, al 30 settembre 2025, non risultino versate tutte le rate scadute.
L’adesione richiede domanda telematica entro il 30 aprile 2026 sul portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, in area riservata (SPID, CIE, CNS) o pubblica con documento di identità.
In presenza di contenzioso, la domanda comporta rinuncia ai giudizi pendenti.
Entro il 30 giugno 2026 l’Agente comunica accoglimento o diniego; in caso positivo indica importo dovuto, piano di pagamento e moduli.
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali (nove anni), ciascuna non inferiore a 100 euro; sulle rate si applicano interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Il contribuente si considera decaduto dalla definizione agevolata per mancato o insufficiente versamento dell’unica rata entro il 31 luglio 2026 ovvero con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata.
In questo articolo si vuole offrire un focus su tre casistiche particolari che possono presentarsi al contribuente, in quanto la rottamazione-quinquies, ancora una volta, promette semplificazione ma rischia di produrre nuove zone d’ombra.
La prima e più importante delle problematiche riguarda l’impatto della definizione agevolata sulle cartelle già inserite in precedenti piani di rateizzazione nei casi di rateizzi misti. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle proprie FAQ e secondo le direttive emanate dall’Ufficio, l’adesione alla rottamazione determina, limitatamente ai carichi definibili, la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni fino al 31 luglio 2026. Il principio, sulla carta, appare lineare: chi aderisce alla definizione agevolata non è tenuto a continuare a pagare le rate riferite alle cartelle rottamabili. Il problema nasce quando il piano di rateizzazione comprende sia debiti rottamabili sia debiti esclusi dalla definizione. Con l’adesione alla rottamazione, una parte di quel debito viene “congelata”, ma non viene mai formalmente rideterminata la rata residua. Il risultato è una situazione paradossale: il contribuente è tenuto a continuare a pagare, ma senza un’indicazione ufficiale dell’importo dovuto. Pagare l’intera rata significherebbe versare somme sospese; pagarne solo una parte espone invece al rischio di essere considerato inadempiente rispetto al piano originario. Il contribuente, dunque, in tali casi dovrà recarsi presso gli sportelli territoriali dell’Agenzia Entrate Riscossione, munito di copia dei rateizzi cd. misti e chiedere la rideterminazione manuale della rata. La stessa potrà essere versata presso lo sportello territoriale ovvero a mezzo bonifico bancario su IBAN fornito dalla Riscossione indicando nella causale il cf. del debitore, il n. rateizzo e la data, il n. della rata e la dicitura “con esclusione della/e cartella/e in definizione agevolata quinquies”.
Analogo caso è quello che riguarda le cartelle esattoriali “miste”, ossia quelle che contengono al loro interno debiti di diversa natura, alcuni ammessi alla definizione agevolata e altri espressamente esclusi. È il caso, ad esempio, di una cartella che ricomprende imposte sui redditi e imposta di bollo auto. Il principio di base è anche in questa fattispecie il medesimo: la rottamazione produce effetti solo sui carichi definibili, con la conseguente estinzione di sanzioni e interessi e la sospensione delle azioni di riscossione per tali debiti. I carichi non rottamabili, invece, restano integralmente dovuti e continuano a seguire il loro ordinario regime di pagamento. Il problema nasce dal fatto che, nelle cartelle miste, questi debiti non sono autonomamente separati sul piano operativo. Le indicazioni fornite ai professionisti sono le medesime valevoli per i rateizzi misti: recarsi presso gli sportelli territoriali, chiedere la rideterminazione dell’importo della cartella esattoriale con esclusione dei carichi non rottamabili e poi effettuare i conseguenti versamenti. Se si intende rateizzare il versamento ricalcolato occorre procedere ordinariamente al rateizzo della cartella originaria e successivamente chiedere allo sportello il ricalcolo della cartella e, quindi, delle singole rate da pagare, escludendo le imposte/tasse non rottamabili.
Tra i profili di maggiore interesse collegati alla rottamazione quinquies assume particolare rilievo il tema della compensazione tramite modello F24. Infatti, in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti superiori ad euro 100.000 vige il divieto di compensazione nel modello F24 con crediti d’imposta. Tale limite è stato oggetto di riduzione dal 1° gennaio 2026 con la legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 da 100.000 a 50.000 euro. Si ricorda che ai fini del calcolo dell’ammontare dei debiti, si considerano rilevanti le cartelle di pagamento e gli avvisi di recupero decorsi 60 giorni dalla notifica, gli avvisi di accertamento esecutivi decorsi 90 giorni, mentre restano esclusi i debiti oggetto di dilazione in corso e in regolare pagamento, le somme oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale e i debiti per tributi locali.
La nuova definizione agevolata potrebbe consentire ai contribuenti di ridurre il carico dei debiti iscritti a ruolo e, dunque, di riaccedere alla possibilità di compensare i crediti d’imposta in F24. Le indicazioni fornite in merito dall’Agenzia delle Entrate Riscossione prevedono la possibilità di essere riammessi al pagamento in compensazione solo con l’emissione del provvedimento di accoglimento della rottamazione quinquies e con il pagamento della prima o unica rata.
Dr. Marco di Vico e D.ssa Sara Perillo
©Corriere di San Nicola
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