Luogo del Ping Pong, approvato lo schema di convenzione con la Fitet

Affidata alla Federazione, che l'ha sub-affidata alla Asd Tennistavolo San Nicola Caserta, la gestione durerà cinque anni.


E’ stato approvato dal Comune di San Nicola la Strada, con determina dirigenziale del 7 ottobre, lo schema di convenzione per la gestione dell’impianto sportivo denominato “Il palazzetto del Ping Pong” in Via Luigi D’Andrea.

La gestione, come noto, è stata ri-affidata nello scorso di agosto allaFITET - Federazione Italiana Tennistavolo, che, a sua volta, l’ha sub-affidata alla ASD Tennistavolo San Nicola – Caserta.

Finanziato con un mutuo di 320 mila euro contratto con il Credito Sportivo, il “Palazzetto” o “Luogo” come si voglia chiamare del Ping Pong fu realizzato nel triennio 2008-2010 ed inaugurato il 26 gennaio 2011 dall’Amministrazione Pascariello (https://www.corrieredisannicola.it/sport/notizie/sport/inaugurato-il-palazzetto-del-tennistavolo).

Costruito su una superficie di circa 1.400 mq, è il primo impianto del centro-sud del genere, costruito esclusivamente per l’attività del ping-pong compresa l’attività agonistica riservata ai disabili e dotato di tutti i servizi a norma dei regolamenti internazionali.

La struttura consta di 12 tavoli omologati per l’attività nazionale ed internazionale, con un ampio spazio sopraelevato a disposizione del pubblico.

Essa costituisce uno dei più rinomati luoghi italiani in cui si pratica questo sport, che conta un gran numero di iscritti ai vari campionati nazionali, regionali e provinciali.

A seguire, lo schema completo della nuova Convenzione, che avrà durata per cinque anni.
 
©Corriere di San Nicola  


I N D I C E

Premessa

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - DURATA

ART. 3 - CANONE E SPESE

ART. 4 - CESSAZIONE ANTICIPATA

ART. 5 - MANUTENZIONI E UTENZE

ART. 6- RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETA’

ART. 7 - UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO  

ART. 8 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

ART. 9 - CORRISPETTIVI DELLA SOCIETA’

ART. 10 - GESTIONE ECONOMICA

ART. 11 -. RISOLUZIONE

ART. 12 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

ART. 13 - SPESE CONTRATTUALI -IMPOSTE E TASSE

ART. 14 - CONTROVERSIE

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Premesso che:

-              il Comune di San Nicola la Strada è titolare del diritto di proprietà di strutture sportive tra cui il Palazzetto denominato “Il Luogo del Ping Pong” di via L. D’Andrea, destinato allo svolgimento del tennis da tavolo;

-              in data 11/11/2010 veniva stipulata la convezione suddetta per la gestione ed utilizzo dell’impianto sportivo con la Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet), per la durata di anni 9 (nove) dalla stipula della medesima;

-              nello scorso mese di novembre 2019 la convenzione con la Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet) stipulata in data 11/11/2010 per la gestione ed utilizzo dell’impianto sportivo è giunta a scadenza;

-              con Delibera di G.C. n. 95/2020 veniva fornito atto di indirizzo per la concessione in gestione a mezzo convenzione del Palazzetto suddetto alla società Federazione Italiana Tennistavolo;

-              con la medesima delibera sopra richiamata è stato dato mandato all’U.T.C. di avviare la procedura per il rinnovo della convenzione;

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente è il rinnovo della convenzione stipulata con la Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet) relativa all’impianto sportivo denominato “Il Palazzetto del Ping Pong” sito in via L. D’Andrea.

ART. 2 - DURATA

  1. La presente convenzione viene rinnovata alla Società Fitet per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
  2. La presente convenzione si concluderà, oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto beneficiario, la convenzione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 3 - CANONE E SPESE

  1. Non è dovuto alcun canone al Comune di San Nicola la Strada, salvo il diritto del gestore di incassare tutti i relativi proventi, a copertura delle spese di gestione.
  2. Resta facoltà del Comune ridefinire la condizione sopra detta, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in caso di mancata accettazione di nuove condizioni contrattuali stabilite dal Comune e senza indennizzo alcuno.
  3. La Società dovrà farsi carico delle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e quant’altro necessario al funzionamento del bene affidato ivi compresa la tassa per la raccolta dei rifiuti, nonché delle spese per l’attuazione di eventuali programmi d’intervento di miglioramento del centro sportivo;

ART. 4 - CESSAZIONE ANTICIPATA

  1. Viene pronunciata la decadenza della presente convenzione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  2. a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
  3. b) cessione a terzi del centro sportivo non autorizzata.
  4. La presente convenzione può essere revocata o sospesa nei seguenti casi:
  5. a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  6. b) per gravi motivi di ordine pubblico;
  7. c) per il venire meno della fiducia nei confronti della Società dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità della presente convenzione.
  8. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per la società:
  9. a) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, straordinaria;
  10. b) rilevante scadenza del decoro del centro sportivo;
  11. c) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
  12. d) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un anno solare;
  13. La Società ha l'obbligo di proseguire le principali attività, salvo causa di forza maggiore o altra a essa non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto alla Società solo nel caso di estinzione o scioglimento della stessa. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 5— MANUTENZIONI E UTENZE

Sono a carico della Società tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché alle utenze del centro sportivo che dovrà volturare (se non già volturate) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente.

Sono a carico del Comune le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale del centro, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte della Società.

Sono, altresì, a carico della Società la pulizia delle aree esterne e dei marciapiedi perimetrali del centro.

ART. 6 – RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’

La Società solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla propria e diretta responsabilità. In conseguenza, durante gli orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso del centro sportivo grava sulla Società che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

La Società risponde di tutti i fatti riguardanti il centro sportivo e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nel centro a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione. Il personale utilizzato dalla Società, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La Società deve stipulare adeguate polizze garantendo i seguenti massimali:

             Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):

             Euro 1.500.000,00 per sinistri – incendi e atti vandalici cagionati alla struttura e/o beni oggetti della convenzione;

             Euro 1.000.000,00 per danni a persone e/o cose;

             Per infortuni sul lavoro R.C.O.:

             Euro 1.000.000,00 per evento;

             Euro 1.000.000,00 per persona.

Tali polizze dovranno essere trasmesse a questo Ente entro n. 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a far dalla dalla sottoscrizione della presente, pena la decadenza della presente convenzione.

La Società, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:

- La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);

- L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità del centro;

ART. 7 – UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO

  1. L'utilizzo del centro sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
  2. Il centro sportivo è messo a disposizione a titolo gratuito per iniziative e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni senza scopo di lucro, nei giorni ed ore concordate senza pregiudizio per le attività programmate dalla società. La quantità massima di giornate nel quale il centro resterà a disposizione dell’Amministrazione è pari a n.10 (Dieci) giornate per ogni anno.
  3. Il centro sportivo può altresì essere messo a disposizione dai gestori per attività non di carattere sportivo, ma solo previa autorizzazione del Comune.

ART. 8 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

  1. Sono a carico della Società tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso, in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente la Società.
  2. Dell'eventuale attività del custode e degli oneri connessi risponde la Società.

ART. 9 – CORRISPETTIVI DELLA SOCIETA’

  1. La Società ha diritto a tutti i proventi derivanti dalla realizzazione di corsi e servizi di varia natura offerti al pubblico, purché attinenti alla disciplina del Tennistavolo e svolte nell’ambito dell’impianto sportivo.
  2. La Società ha inoltre diritto agli introiti derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività:
  3. a) gestione degli eventuali punti di ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo;
  4. b) pubblicità effettuata a favore di terzi, utilizzando gli spazi interni;
  5. c) sponsorizzazioni;
  6. d) vendita di gadget e di materiale promozionale;
  7. e) altre attività imprenditoriali compatibili con la destinazione d’uso dell’impianto sportivo e con le attività sportive di interesse sociale in esso svolte;
  8. Essendo l’attività della Società senza scopo di lucro, gli eventuali utili devono essere destinati ad investimenti finalizzati alla promozione ed allo sviluppo del tennis da tavolo e svolte nell’ambito dell’impianto oggetto della presente convenzione, nonché al miglioramento delle condizioni di conservazione e di funzionalità dell’impianto stesso.
  9. La Società non ha diritto ad alcun introito per lo svolgimento delle attività organizzate direttamente dal Comune all’interno dell’impianto sportivo concordate preventivamente con la Società.

ART. 10 - GESTIONE ECONOMICA

  1. La particolare forma di affidamento della gestione del centro sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.
  2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria della Fitet, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

ART. 11 –RISOLUZIONE

Il Comune può disporre la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

- realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo del centro sportivo;

- attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune;

- scioglimento e/o estinzione della Società;

- cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;

- grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie del centro.

Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioni.

ART. 12 -TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive collaterali sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. viene disposto che:

  1. a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi alla Società che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
  2. b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso il centro sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 13 -SPESE CONTRATTUALI -IMPOSTE E TASSE

  1. Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.
  2. Sono altresì a carico della Società tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

ART. 14 - CONTROVERSIE

  1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
  2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 15 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.    

Il RUP- Responsabile Area Tecnica

(arch. Giulio Biondi)