Blocco Rsu: la "maxi-causa" di Motta



Possibile, secondo la legge, ottenere dalla p.a. il risarcimento dei danni causati alla salute per mezzo dei rifiuti con contestuale sospensione del pagamento della relativa tassa



Riceviamo e pubblichiamo questa interessante proposta inviataci dall’ex dirigente del Pdci di San Nicola la Strada, Salvatore Motta, sempre attento alle vicende della sua città. 

«UNA MAXI CAUSA DA INTENTARE CONTRO LA P.A. PER L’OTTENIMENTO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLA SALUTE PER MEZZO DEI RIFIUTI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA RELATIVA TASSA.

I cittadini subiscono, oltre ai danni, anche la beffa del pagamento della tassa sui rifiuti, pagata nonostante il grave e permanente disservizio.

La legge in materia prevede la richiesta del rimborso, la riduzione o la sospensione della tassa sui rifiuti  in casi di emergenze rifiuti o blocchi della raccolta.

Bisogna inoltrare una lettera-diffida al Sindaco della nostra città, colpita dallo scandalo emergenza rifiuti, nel rammentargli che è una vera ingiustizia,  nonostante i disservizi e gli inadempimenti palesi della P.A., causa di danni alla salute, all’immagine ed alla vita di relazione, far pagare ai cittadini di San Nicola la Strada anche la tassa per lo smaltimento virtuale o a singhiozzo dei rifiuti, e, contestualmente, chiedergli la sospensione del pagamento dei tributi o almeno la loro riduzione del 60%, così come previsto dalle norme vigenti in materia, denunciando e sanzionando i veri responsabili del disagio.

A causa degli scandali e delle emergenze in atto per la mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti, che non sono sicuramente casi fortuiti o sopraggiunti per ragioni di forza maggiore, ma solo il risultato di negligenza, imperizia, omissioni ed incapacità gestionale e programmatica dei politici e degli imprenditori privati responsabili del settore, non può l’amministrazione comunale  pretendere di richiedere il pagamento della tassa sui rifiuti, pur avendo disatteso e trascurato il primario dovere della prestazione del servizio e di tutela dei diritti dei cittadini.

Il servizio prestato, oltre ad essere nella maggior parte dei casi carente (eccetto nella zona di residenza del sindaco e di alcuni amministratori), è spesso completamente assente.

Per tali ragioni il cittadino-utente può agire in via giudiziaria per chiedere l’accertamento, tra l’altro palese e notorio a livello internazionale, dell’inadempimento della P.A. e, quindi, di sentirsi riconoscere la facoltà ed il diritto di sospendere o ridurre al 40% il pagamento del tributo oppure citare l'amministrazione per violazione dei fondamentali diritti della cittadinanza ed il risarcimento di ogni danno subito esistenziale o alla salute.

Infatti, l’art. 59 commi 4 e 6 del D. Lgs. 507/93, che istituisce il tributo per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), prevede che, nel caso di carente prestazione del servizio, il tributo possa essere ridotto nella misura del 40% o addirittura sospeso. Sulla scorta di quanto detto, in moltissimi casi il cittadino potrebbe chiedere la riduzione dell’importo da pagare, rivolgendosi anche agli organi di giustizia tributaria, oltre che ordinaria, per il risarcimento danni,  mentre non  è consigliabile, perché legalmente non consentito, sospendere di propria iniziativa il pagamento del tributo o ridurne l’ammontare prima di aver ottenuto un provvedimento giudiziale o autorizzativo.

Infine, nel caso di accertato pericolo per la salute pubblica verificato dalle competenti autorità sanitarie, il cittadino può anche sospendere il pagamento del tributo e provvedere, a proprie spese, alla rimozione dei propri rifiuti (art. 59 comma 6 del D. Lgs. 507/93).

La proposta di intentare una maxi causa è rivolta a tutti i cittadini, ma è opportuno che tutte le forze politiche del centro-sinistra, presenti e non in amministrazione (e all’opposizione), di farsi promotrici di tale iniziativa.


TESTO DI LEGGE INTERESSATO

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 58. Istituzione della tassa.

1.                  Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

Comma 1: modificato dall'articolo 39, comma3 lettera a), Legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 59. Attivazione del servizio.

1.                  Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2.                  Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrale sopramenzionate.  Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3.                  Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

4.                  Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5.                  Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6.                  L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.»