“Piscina rossa”: si attende l'inizio della bonifica

Approvato lo schema di convenzione per sanificare, finalmente, dopo i disastri del passato, una delle zone (in pieno territorio sannicolese) storicamente più avvelenate del pianeta, ...per ironia della sorte a pochi centimetri dal Palazzo della Salute...

“Sito orfano” è un'area potenzialmente contaminata per la quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti.
“Persona orfana”, secondo l’accezione più comune, è chi ha perduto i genitori, o uno solo di essi, sovente per circostanze tragiche, tipo morte per tumore causato da inquinamento ambientale…
Di “siti orfani”, a San Nicola la Strada, ce n’è uno, vecchissimo e molto famoso…
Di “persone orfane”, a San Nicola la Strada, ce ne sono, purtroppo, moltissime, la maggior parte delle quali divenute tali negli anni in conseguenza della morte di moltissimi padri e di moltissime madri, deceduti dopo lunghe sofferenze per cancro causato dalle schifezze ambientali di tutto questo maledetto ambiente in cui si è costretti a vivere per la storica incapacità delle istituzioni regionali di provvedere a sanificarlo…

Ciò premesso, anche se detto un po’ simpaticamente tanto per non drammatizzare ulteriormente una situazione già di per se più che tragica, ricordiamo che la Giunta Comunale di San Nicola la Strada ha deliberato, in data 13 dicembre 2022, lo schema di convenzione relativo all’Accordo sottoscritto in data 30/11/2021 tra Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania "per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della regione Campania".
Nella fattispecie, si tratta dell’intervento di messa in sicurezza della falda da realizzare nel sito dell’ex area Saint Gobain denominato "Piscine Rosse" (per la verità più conosciuto al singolare…”piscina rossa”… ma evidentemente le vasche nel frattempo sono cresciute…), una delle più grandi storiche vergogne di massacro ambientale mai perpetrato al mondo.
Lo schema di convenzione, quella cosa, tanto per intenderci, che rappresenta i lavori … da fare, giunge, comunque, per ennesima colpa della deprimente istituzione regionale, già con moltissimo ritardo rispetto a quando (erano gli inizi del 2021) fu stipulato l’accordo tra la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente, grazie al quale è stato destinato al comune di San Nicola la Strada l’importo di un milione e mezzo di euro di euro per la bonifica dell’area superinquinata, situata al confine geografico tra San Nicola la Strada e Caserta (per ironia della sorte a pochi centimetri dal Palazzo della Salute...), comprendente la cosiddetta “piscina rossa” o "acquarossa" (dichiarata sotto sequestro per l’entità impressionante della sua schifezza).
Da notare che nel piano dei finanziamenti (ma qui destinati al comune di Caserta), è prevista anche la bonifica del disastroso ex mattatoio comunale…
Come dire, tutte e due insieme, una delle zone più schifosamente inquinate del pianeta Terra.

La storia certamente la ricorderanno tutti: nel febbraio del 2019, a seguito di accurata indagine ambientale coordinata dalla Procura e svolta dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale Carabinieri di Caserta e dal NOE Carabinieri di Caserta, la Procura della Repubblica stessa sequestrò nell’area conosciuta anche come “ex Saint Gobain” 12 pozzi utilizzati per uso domestico ed irrigazione, su cui fu riscontrata una severa contaminazione da metalli pesanti (soprattutto arsenico).

L’atto deliberativo del Comune di San Nicola la Strada parte da alcune premesse:
-con Decreto del Ministro dell’ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30/01/2021, in attuazione della Legge finanziaria 2019, sono stati destinati € 105.589.294,00 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione;
-la Regione Campania risulta assegnataria di € 12.623.200,10;
-ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del presente decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso;
-con delibera di Giunta Regionale della Campania del 05/10/2021 è stato approvato lo schema di accordo e demandato alla competente D.G. di porre in essere gli adempimenti necessari per la stipula e l’attuazione dell’accordo tra il Ministero della transizione ecologica e la Regione Campania;
-in data 30/11/2022 è stato sottoscritto tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania un Accordo per la “realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania” a valere sui fondi del D.M. 269 del 29/12/2020;
-il Comune di San Nicola la Strada è individuato quale destinatario di fondi pari ad € 1.623.200,10 per “la messa in sicurezza della falda area ex Saint Gobain “Piscine Rosse”;
-l’Accordo individua le criticità del sito orfano in questione e i criteri di priorità secondo l’ordinamento regionale e individua il Comune di San Nicola la Strada quale soggetto attuatore dell’intervento.

La descrizione sintetica dell’intervento da realizzare riguarda la messa in sicurezza della falda contaminata prevalentemente da arsenico mediante due tipologie di interventi puntuali:
-Barriera idraulica con estrazione e trattamento delle acque;
-Punti di iniezione di reagenti al fine di favorire la reazione in situ.

Ed ecco, tratto integralmente dall'allegato alla delibera comunale, il testo della Convenzione stipulata tra la Regione Campania e il Comune di San Nicola la Strada.
Chissà quando si riuscirà a bonificare la zona… I tempi saranno certamente lunghissimi… C'è la disastrata Regione Campania di mezzo, purtroppo. Chissà quanti orfani ancora ci saranno… o quanti genitori che avranno perso i figli…  

CONVENZIONE TRA
Regione Campania D.G. 50.06.00 e
Il Legale rappresentante del Comune di San Nicola La Strada, nella qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento denominato “Intervento di messa in sicurezza della falda, da realizzare nel sito denominato "Piscine Rosse ex area Saint Gobain” - CUP D45F21003850001, individuato con Accordo “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania”, sottoscritto in data 30/11/2021 tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 269 del 29/12/2020.
VISTI:
a. la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15;
b. la direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
c. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale” e in particolare il titolo V della parte quarta;
d. il comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” che, al fine di accelerare gli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, consente ai soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica, di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero, attraverso la stipula di apposte convenzioni;
e. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
f. l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”, come modificato dall’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all’articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l’altro, “di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo , nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”;
g. il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2021 al n. 240, il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani, come modificato dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 dicembre 2021;
h. la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 426 de 05/10/2021 che approva lo schema di accordo e demanda alla D.G. 50.06.00 di porre in essere gli adempimenti necessari per la stipula e l’attuazione dell’Accordo tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania, ai sensi dell’art. 4 del D.M.
n. 269 del 29/12/2020 (di seguito Accordo);
i. i. l’Accordo “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania”, sottoscritto in data 30/11/2021; 
CONSIDERATO CHE
a. il Decreto Ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020 ha assegnato alla Regione Campania risorse per complessivi € 12.623.200,10, come indicato nella tabella allegata al medesimo provvedimento;
b. il decreto direttoriale n. 116 del 21 luglio 2021 della ex Direzione Generale “Risanamento ambientale” del Ministero della Transizione Ecologica ha impegnato la somma di € 12.623.200,10 in favore della Regione Campania;
c. l’Accordo, all’art. 3, individua la Regione Campania quale beneficiario delle risorse;
d. l’Accordo, all’art. 4, individua gli interventi da finanziare con i relativi costi ed i soggetti attuatori, corrispondenti ai Comuni nei quali gli stessi interventi territorialmente ricadono, come sotto riportato:


e. la disponibilità ad esercitare il ruolo di soggetto attuatore per l’intervento di competenza è stata espressa dal Comune di San Nicola La Strada (CE) con nota prot. n 13469 del 4/06/2021;
f. gli interventi da finanziare con le risorse di cui al citato Accordo si configurano come interventi da realizzare in sostituzione del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione, ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse e Allegati
Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti, che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.
Il cronoprogramma procedurale e di spesa, allegato alla presente Convenzione, costituisce parte integrante e sostanziale della stessa avente valore di patto tra le Parti.
Articolo 2 Oggetto della Convenzione
La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Campania - DG 50.06.00 (di seguito “Regione”) e il Comune di San Nicola La Strada (di seguito “Soggetto Attuatore”), in qualità di Soggetto Attuatore dell’intervento denominato ““Intervento di messa in sicurezza della falda, da realizzare nel sito denominato "Piscine Rosse ex area Saint Gobain” avente CUP D45F21003850001, finanziato per € 1.623.200,10 a valere sull’Accordo “Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania” (di seguito Accordo), sottoscritto in data 30/11/2021 tra il Ministero della Transizione Ecologica e la Regione Campania, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 269 del 29/12/2020.
Articolo 3 Obblighi delle Parti
Con la stipula della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si obbliga a garantire:
a) la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore nonché a quelle in materia ambientale, sociale, sicurezza e lavoro, pari opportunità, appalti e concorrenza;
b) il rispetto degli obblighi derivanti dal “Protocollo di Intesa per il rafforzamento delle azioni di prevenzione della corruzione e dell'infiltrazione da parte della criminalità organizzata nelle opere di bonifica ambientale” di cui alla D.G.R. n. 136 del 12/05/2014;
c) un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni oggetto della presente Convenzione e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti dette operazioni, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
d) il costante monitoraggio degli interventi disciplinati dalla presente Convenzione, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli avanzamenti economici, procedurali, fisici e di risultato;
e) la predisposizione e trasmissione alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di una relazione sullo stato dei lavori relativi all’anno precedente che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate;
f) l’attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate con indicazione del periodo di riferimento;
g) la predisposizione e l’invio alla Regione dei cronoprogrammi procedurale e di spesa aggiornati con scadenza semestrale;
h) il rispetto del cronogramma procedurale e di spesa dell’operazione allegato alla presente Convenzione;
i) l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile in originale;
j) l’indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
k) l’emissione, in caso di pluralità di finanziamenti per lo stesso sito e non per lo stesso intervento, con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria;
l) l’inoltro alla Regione della documentazione inerente l’intervento oggetto della presente Convenzione in formato digitale (via Pec);
m) la conservazione della documentazione relativa all’intervento oggetto della presente Convenzione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali delle operazioni;
n) la realizzazione degli interventi oggetto della Convenzione in danno del/dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione, eventualmente individuati ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dandone comunicazione ai proprietari delle aree ai fini dell’art. 253 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
o) l’esercizio dell’azione di ripetizione delle risorse utilizzate per l’intervento oggetto della presente Convenzione nonché di quella per il risarcimento dei danni, nei confronti del/dei soggetto/i responsabile/i, eventualmente individuati ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
p) l’iscrizione dell’onere reale nei registri immobiliari dell’Agenzia del Territorio, a seguito della approvazione del progetto di bonifica e la relativa indicazione nel certificato di destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 253 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Con la stipula della presente Convenzione la Regione si impegna nei confronti del Soggetto Attuatore a:
q) dare seguito, compatibilmente con il bilancio regionale gestionale, a quanto previsto nel Decreto di ammissione a finanziamento, ai fini dell’impegno dell’importo ammesso a finanziamento e della liquidazione dell’anticipazione del 10% del costo dell’intervento, per consentire l’avvio tempestivo delle operazioni;
r) adottare, compatibilmente con il bilancio regionale gestionale, dopo aver effettuato le verifiche ordinarie di propria competenza, i decreti dirigenziali di liquidazione dei successivi acconti;
s) comunicare le scadenze e le modalità con le quali il Soggetto Attuatore deve inviare i dati relativi all’attuazione delle attività/operazioni finanziate, necessari ad alimentare il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell’operazione.
Articolo 4
Obblighi di informazione e pubblicità
Il Soggetto Attuatore si impegna a dare informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dalle risorse ministeriali. In particolare, il Soggetto Attuatore, in fase di esecuzione del progetto, espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti.
Il Soggetto Attuatore riporta sul proprio sito web una breve descrizione dell’operazione, corredata dagli elementi di identità visiva, chiarendo le finalità ed i risultati e indicando il sostegno finanziario ricevuto.
Articolo 5
Condizioni di erogazione del finanziamento
Con riferimento alle modalità di erogazione del finanziamento, la Regione emette e notifica al Soggetto Attuatore il Decreto di ammissione a finanziamento. A seguito della sottoscrizione della Convenzione, la Regione adotta il decreto di impegno contabile, in conformità delle vigenti norme in materia di contabilità pubblica e, in particolare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata e successivamente liquida al Soggetto Attuatore l’anticipazione del 10% del costo dell’intervento ammesso a finanziamento per consentire il celere avvio delle operazioni.
In seguito all’aggiudicazione dei lavori, il Soggetto attuatore trasmette alla Regione la richiesta di un’ulteriore anticipazione, nella misura del 20% del costo dell’intervento ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.
Tale anticipazione, sommata a quella erogata a seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto, non può superare la misura del 30% finanziamento, come rimodulato a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica.
Le successive due liquidazioni saranno pari rispettivamente a:
• 30% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell’espletamento della gara d’appalto;
• 30% del costo ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito dell’espletamento della gara d’appalto.
Tali erogazioni saranno concesse a seguito della rendicontazione delle spese da parte del Soggetto Attuatore di almeno il 90% dell’importo complessivo ricevuto fino a quel momento.
Il saldo finale potrà essere richiesto dal Soggetto Attuatore solo dopo aver rendicontato, con fatture quietanzate, il 100% degli acconti ricevuti. La richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione attestante la fine di tutti i lavori e l’avvenuto collaudo.
Articolo 6 Spese ammissibili
Si ritengono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione dell’intervento e sostenute dalla data di sottoscrizione dell’Accordo:
a) lavori a misura e a corpo (compresi gli oneri per la sicurezza);
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b.1 lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto;
b.2 allacciamenti ai pubblici servizi;
b.3 imprevisti (come da normativa);
b.4 acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi;
b.5 accantonamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b.6 I.V.A ed eventuali altre imposte. Si precisa che l’IVA è una spesa ammissibile solo se effettivamente sostenuta dal soggetto attuatore e non recuperabile;
b.7 spese per oneri di conferimento a discarica
b.8 spese generali:
b.8.1 rilievi, accertamenti e indagini;
b.8.2 spese tecniche relative al Responsabile del Procedimento e supporti, alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
b.8.3 spese per progettazioni di eventuali varianti, ivi inclusa la polizza assicurativa;
b.8.4 spese per conseguimento di pareri e/o autorizzazioni;
b.8.5 spese per attività di consulenza o di supporto;
b.8.6 spese per commissioni giudicatrici;
b.8.7 spese per pubblicità solo se effettivamente sostenute;
b.8.8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto;
b.8.9 spese tecniche relative al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
b.9 eventuali oneri ARPAC.
Rientrano nelle spese generali anche quelle relative alle attività affidate a società in house ai sensi e per gli effetti del comma 1-bis dell’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Articolo 7 Verifiche e controlli
La Regione svolge le verifiche ordinarie rientranti nelle attività di gestione e attuazione degli interventi che riguardano, dal punto di vista temporale, l’intero “ciclo di vita” degli stessi.
Al fine di individuare tempestivamente eventuali irregolarità o errori, la Regione potrà effettuare anche delle verifiche in loco.
Qualora a seguito dei controlli svolti emergessero irregolarità/criticità, la Regione potrà procedere ad acquisire dal Soggetto Attuatore eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa utile a superare le criticità riscontrate.
Il Soggetto Attuatore è responsabile della corretta attuazione dell’operazione.
Il Soggetto Attuatore, nel caso di affidamento a società in house, procede alla valutazione della congruità di cui al comma 2 dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il Soggetto Attuatore, inoltre, garantisce alle competenti strutture regionali e, se del caso, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli, l’accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all’operazione.
Il Soggetto Attuatore è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.
Articolo 8 Interventi in danno
Gli interventi disciplinati dalla presente Convenzione sono da eseguire in danno dei soggetto/i responsabile/i della contaminazione, da individuare ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e di essi deve essere data comunicazione ai proprietari delle aree ai fini dell’art. 253 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.
Il Soggetto attuatore si impegna all’esercizio dell’azione di ripetizione delle somme utilizzate per l’intervento oggetto della presente Convenzione e di risarcimento dei danni, nei confronti del/dei soggetto/i responsabile/i, eventualmente individuati ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti, nei confronti dei soggetti obbligati o interessati, inerenti le procedure previste dall’art. 250 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
Il Soggetto Attuatore si impegna alle azioni per il recupero di tutte le risorse pubbliche impiegate per la realizzazione degli interventi previsti, compresa l’esecuzione della procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/2001, a seguito di approvazione del progetto di bonifica, ai sensi dell’art. 14, comma 7 quater, della Legge Regionale n. 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i.
Articolo 9 Divieto di cumulo
Il Soggetto Attuatore dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, per l’operazione oggetto della presente Convenzione.
In caso di accertata violazione di tale obbligo, la Regione disporrà la revoca del finanziamento e la risoluzione della Convenzione.
Fermo restando il divieto del doppio finanziamento pubblico per lo stesso intervento, il soggetto beneficiario potrà individuare altre fonti di finanziamento, qualora le risorse di cui alla presente convenzione non dovessero risultare sufficienti.
Articolo 10 Risoluzione della convenzione
Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità prescritte dalla normativa nazionale e dalla presente convenzione, si procederà alla revoca del finanziamento ed alla risoluzione della convenzione, con il conseguente obbligo per il Soggetto Attuatore di restituire le somme indebitamente ricevute, secondo le indicazioni che saranno dettate dalla Regione, in ossequio alla normativa nazionale vigente in materia. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali di cui al codice civile (art. 1453 e ss. Codice civile) e, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, la Regione ha altresì il diritto, ai sensi dell’art. 1455 c.c., di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
a. abbandono o sospensione dell’attuazione dell’intervento da parte del Soggetto Attuatore;
b. cessione anche parziale della presente Convenzione;
c. gravi e reiterate inadempienze nell’esecuzione dell’intervento;
d. inadempienze che compromettono l’immagine della Regione.
In tali casi la Regione riconoscerà al Soggetto Attuatore quanto sostenuto e/o impegnato sino alla data di comunicazione della risoluzione.
Articolo 11 Clausola manleva
Il Soggetto Attuatore dovrà inserire nei contratti di affidamento delle attività oggetto dell’intervento una clausola che espressamente esoneri la Regione da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta nei confronti dei soggetti affidatari dell'esecuzione dell'intervento finanziato con la presente Convenzione.
Il Soggetto Attuatore è responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano a seguito dell'esecuzione dell'intervento e delle attività connesse e non potrà avanzare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti della Regione.
Articolo 12 Recesso
È facoltà della Regione recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, per giustificato motivo, non imputabile al Soggetto attuatore, che avrà diritto al riconoscimento delle spese sostenute/impegnate fino alla data di comunicazione del recesso.
Articolo 13 Tutela della privacy
Il Soggetto Attuatore si impegna ad osservare le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di tutela della riservatezza, relativamente alle informazioni di qualsiasi natura e in qualsiasi modo acquisite nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.
Articolo 14
Modifiche e durata della Convenzione
La presente Convenzione è efficace a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione e fino al compimento delle attività in essa previste. Il Soggetto Attuatore si impegna, comunque, a garantire i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all’esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all’intervento.
Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con uno specifico atto.
Articolo 15 Foro competente
Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Napoli.
Articolo 16 Imposte e tasse
Tutte le imposte e tasse relative alla presente Convenzione, anche se sopravvenute successivamente alla sottoscrizione della stessa, compresa la sua eventuale registrazione, restano a esclusivo carico della Regione in qualità di beneficiario.
Articolo 17 Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa, anche sopravvenuta, comunitaria, nazionale e regionale applicabile.
Letto confermato e sottoscritto
Rappresentante legale del Soggetto Attuatore Direttore Generale D.G. 50.06.00
Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 15 della presente Convenzione.
Rappresentante legale del Soggetto Attuatore Direttore Generale D.G. 50.06.00
La presente Convenzione, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 e s.m.i, è sottoscritto con firma digitale.

Leggi pure: 

Febbraio 2019 
Sequestrati 12 pozzi ultracontaminati nel territorio comunale di San Nicola la Strada 
Scioccante comunicato stampa del Procuratore della Repubblica Maria Antonietta Troncone.

Utilizzati per uso domestico ed irrigazione, i pozzi si trovano in zona “Piscina rossa” (o “all’acquarossa”, come i più vecchi ricordano) e contengono in abbondanza arsenico ed amianto.
Tutto iniziò, tanti anni fa, con la Saint Gobain...
Eccezionale indagine ambientale coordinata dalla Procura della Repubblica e svolta dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale Carabinieri di Caserta e dal NOE Carabinieri di Caserta.
“Emerge allo stato come una pluralità di soggetti, tra cui Enti Pubblici, sapesse e non avesse assunto alcuna utile iniziativa (in primo luogo di monitoraggio della disastrosa situazione rappresentata)” 

Maggio 2019 

Monitoraggio pozzi “piscina rossa” e capping alla “nuova discarica lo uttaro” 
Conferenza dei servizi al Ciapi 

Giugno 2019 
Inchiesta sull’ “Acquarossa”: sequestrati 26mila mq de Lo Uttaro
Il provvedimento della Procura si pone quale seguito del sequestro dei dodici pozzi severamente contaminati dall'arsenico nel febbraio scorso. Presidente della regione, della provincia e sindaco di San Nicola custodi giudiziari. 

Marzo 2021 
“Pressing” di Terracciano per la bonifica della “piscina rossa” 
Grazie all’interessamento dell’assessore all’urbanistica e del sindaco di San Nicola la Strada, ottenuto dalla regione un congruo finanziamento per riportare alla vita una delle zone (attualmente sotto sequestro) più inquinate del territorio.



©Corriere di San Nicola 
diretto da Nicola Ciaramella