Via libera all'area di sgambamento per cani

Il consiglio comunale ha approvato il regolamento per l'istituzione del "Dog Park" di San Nicola la Strada, i cui lavori sono a buon punto. 
Giovanni Varriale: "Oggi celebriamo una vittoria, consapevoli che il cammino per migliorare la convivenza e il rispetto reciproco tra uomo e animale è ancora lungo".
TUTTI I PUNTI DELLA NORMATIVA


«Oggi è un giorno di festa per tutti gli amanti degli animali nella nostra comunità! Con grande gioia e un pizzico di orgoglio, dico che questo non è solo un traguardo, ma l'inizio di una nuova era per i nostri fedeli compagni canini. Il dog park non sarà più solo un luogo dove portare a spasso il proprio cane, ma un ambiente sicuro, attrezzato e pensato per favorire la socializzazione e il gioco. Un'oasi verde dove i nostri amici potranno correre liberi, senza guinzaglio, in un'area protetta e dedicata. Questo risultato è frutto dell'impegno di molti: cittadini, associazioni e amministrazione comunale. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che hanno dedicato tempo e risorse per portare avanti questa iniziativa. La loro passione e dedizione hanno reso possibile questo sogno. Il benessere dei nostri cani è sempre stato al centro del progetto. Il regolamento è stato studiato per garantire la massima sicurezza e per promuovere uno stile di vita sano e attivo per i nostri compagni. È un passo importante verso una città sempre più pet-friendly e attenta alle esigenze di tutti i suoi abitanti. Guardiamo al futuro con ottimismo, sperando che questo sia solo il primo di molti altri progetti che arricchiranno la vita sociale dei nostri animali e di noi tutti. Oggi celebriamo una vittoria, consapevoli che il cammino per migliorare la convivenza e il rispetto reciproco tra uomo e animale è ancora lungo, ma siamo sulla strada giusta. Grazie ancora a tutti coloro che hanno reso possibile questo grande passo. Il dog park è una realtà; non vediamo l'ora di vederlo pieno di vita, giochi e risate. Insieme, abbiamo fatto la differenza». 

Più che legittima la soddisfazione del consigliere comunale Giovanni Varriale, presidente della I Commissione Bilancio e Programmazione, Finanze e Patrimonio dell'amministrazione Marotta, nonché delegato ai Servizi demografici e Digitalizzazione.
Grazie alla sua proposta avanzata già in sede di campagna elettorale e grazie al suo impegno nel relativo iter procedurale, il primo "Dog Park" o "Area di sgambamento per cani" del comune di San Nicola la Strada è realtà.
Il Consiglio comunale, nella riunione del 12 marzo, ha, infatti, approvato il Regolamento che disciplinerà il nuovo servizio.
E sono, infine, a buon punto i lavori per la sistemazione dell'area che ospiterà il parco, precisamente nella villetta di fronte al Campo Amato in Via E. Fermi.

©Corriere di San Nicola  


IL REGOLAMENTO 



ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio chiunque possegga uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.


ART. 2 – DEFINIZIONI

  1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
  2. Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell’area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.


    ART. 3 – AMBITO D’APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.


ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL’AREA

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, ed eventualmente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.


ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si riserva di istituire per mezzo di servizi diretti e/o in convenzione il rilascio dei moduli di iscrizione e di una cedola di autorizzazione per l’accesso all’area.

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione

Comunale si fa carico delle seguenti opere:

1)       recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo, legno e/o materiale plastico e rete metallica plastificata avente altezza massima consentita da vincoli e leggi vigenti, indicativamente 160/200 cm;

2)       cancelletto pedonale in rete metallica plastificata di ingresso ad apertura libera, per consentire           l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;

3)       eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;

4)       fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;

5)       presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante;

6)       eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;

7)       installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento;

8)       L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba;

9)       In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.


ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile animaliste, e non solo, per la gestione e manutenzione dell’area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità, nonché di professionisti con comprovata esperienza nel settore. In tali casi l’utilizzo dell’area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell’Associazione, e del professionista.


ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1)       I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all’interno dell’area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull’animale e dopo aver verificato che nell’area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell’incolumità pubblica.

2)       È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.

3)       È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia.

4)       I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l’opportunità a tutela dell’incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell’area.

5)       Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo. I minorenni possono avere Accesso all’area solo se accompagnati e sotto la supervisione di un adulto.

6)       Ciascun possessore/accompagnatore potrà portare all’interno dell’area di sgambamento per cani un solo cane per volta.

7)       Su tutta l’area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

8)       Coloro che entrano nell’area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.

9)       L’accesso contemporaneo all’area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell’area di sgambamento vi siano 6 utenti e all’esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all’interno non deve superare i 30 minuti.

10)     È vietato l’accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.

11)     È vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all’interno dell’area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

12)     È vietato l’uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

13)     L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduttori. A garanzia dell’igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:

  1. a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide, quanto, poi, alle deiezioni liquide è necessario provvedere all’immediato lavaggio tramite acqua priva di detersivo o solventi;
  2. b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area;
  3. c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane

In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

14)     È vietato il percorso motorio impropriamente quale attività ludica da parte di persone.


ART. 8– APERTURA DELL’AREA

L’area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni, negli orari stabiliti dall’amministrazione. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani" “Dog Park”, riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l’indicazione che chiunque accede all’area:

1)       Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;

2)       Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;

3)       Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.


ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l’Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall’area di sgambamento per cani con l’obbligo di non riportare lo stesso animale nell’area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conduttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.


ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.


ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.