BUONE NUOVE ...PER LA TARSU SANNICOLESE...C’E’ QUALCUNO CHE CI CREDE?


La Regione legifera sui rifiuti. Contenimento e razionalizzazione dei costi alla base della nuova normativa. Occhio allo Uttaro: alla Provincia ...gli ardui compiti di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Previsti lauti contributi ai comuni (scenderà la “nostra” Tarsu?...).

 

Il Consiglio regionale della Campania ha approvato, il 16 marzo, il progetto di legge "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

La nuova legge disciplina la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale. E, ancora, individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento; determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'art. 118 della Costituzione, le funzioni e i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province e ai Comuni ovvero alle loro forme associative. Le finalità individuate sono: prevenire, governare e ridurre la produzione dei rifiuti, incentivare, potenziare e agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali, adottando con priorità le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riutilizzo, riciclo e ogni altra azione diretta a ottenere da essi materia prima secondaria; incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, privilegiando forme di trattamento che ne consentano il recupero e l'utilizzo produttivo, conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento. Si punta, ancora, a diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti; contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti, valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione e aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti; garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Tra gli obiettivi della legge ci sono quelli di individuare forme di cooperazione tra i vari livelli delle autonomie territoriali; promuovere le attività finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di intervento e regolamentare le fasi fondamentali a un effettivo recupero della frazione organica da rifiuto; superare lo stato di emergenza nei settori della gestione dei rifiuti e provvedere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati. La legge prevede la costituzione, presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, della sezione regionale del catasto dei rifiuti, articolata su base provinciale ovvero di ambito territoriale ottimale, ed istituisce un osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, la cui definizione viene definita dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, sentita la Commissione consiliare competente in materia. Essa fissa le competenze e le funzioni della Regione in materia, tra cui la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni, le Autorità d'Ambito e le associazioni ambientaliste nazionali maggiormente rappresentative, dei Piani regionali in materia: il Piano regionale di gestione dei rifiuti, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 152/06 (che definisce, tra l'altro, le condizioni e i criteri in base ai quali, gli impianti per la gestione dei rifiuti, a eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate a insediamenti produttivi e la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia, in conformità con quanto prevede il D. lgs. 152/06 e successive modificazioni). Ci sono, poi, il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi; il Piano regionale delle bonifiche delle aree inquinate ( a questo proposito la norma prevede che la regione possa concedere contributi fino al 100% del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica  e ripristino ambientale di aree pubbliche). I piani vengono adottati dalla Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali e le Comunità d'Ambito. La legge istituisce, altresì, gli Ambiti Territoriali Ottimali, che, in sede di prima applicazione della legge, coincidono con le circoscrizioni provinciali; per ogni ambito territoriale è istituito un consorzio obbligatorio, denominato Autorità d'Ambito, costituito dai Comuni e dalla Provincia o dalle Province in cui ricade il territorio dell'Ato. L'autorità d'ambito esercita le funzioni ad essa assegnate dal D.lgs. 152/2006; affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti in conformità alla vigente normativa comunitaria, statale e regionale; adotta il piano d'ambito e il programma di interventi, tra cui, l'installazione, nei Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate di rifiuti solidi urbani. Le autorità d'ambito, inoltre, organizzano il servizio di raccolta in modo da incrementare quantità e qualità tali da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e ricevono contributi regionali (si spera, ma non troppo, che ciò  possa servire a ridurre la Tarsu sannicolese...-ndr) al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata nonché il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale. La Giunta regionale individua, altresì, contributi da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato a favore dei Comuni sede di impianti.


Le Autorità d'Ambito istituiscono, inoltre, un consorzio obbligatorio la cui assemblea è composta dal presidente della provincia e dai sindaci o loro delegati; ogni comune ha diritto ad un voto ogni diecimila abitanti fino ad un massimo di trenta voti, i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti hanno, in ogni caso, diritto a un voto. La legge prevede, inoltre, che la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione degli Ato è subordinata alle norme previste dal Testo unico degli Enti locali (D. lgs. 267/2000) e non devono aver riportato condanne penali passate in giudicato. La legge definisce, altresì, le competenze e le funzioni delle Province e dei Comuni, stabilendo che compete alle prime il controllo e la verifica degli interventi di bonifica, la verifica e il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti, l'individuazione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di Piano territoriale di coordinamento provinciale, ove adottato. I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello di ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, fino all'inizio dell'attività dei soggetti gestori del servizio (Ato).  E' previsto, inoltre, che ai comuni sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani é dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato e che sia
la Giunta a definire, in base alla qualità e alla quantità degli impianti, l'entità di tale contributo e la suddivisione L'art. 21 fissa i requisiti tecnici degli impianti che sono ubicati nelle zone individuate dalle province; questa norma prevede, inoltre, che l'ubicazione delle aree destinate esclusivamente alla raccolta differenziata spetta alle province che le individuano in aree e complessi industriali dimessi o in disuso; l'art. 22, gli obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica che devono essere fissati dalla Regione attraverso un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica. La legge prevede, inoltre, che la Regione promuova accordi con i Comuni e le Province per una serie di iniziative per ridurre la produzione dei rifiuti e per il loro recupero, come campagne informative ed educative rivolte alla popolazione per la divulgazione e la incentivazione della pratica del compostaggio domestico e per l'utilizzo negli uffici pubblici di materiali riciclati. La legge prevede, inoltre, che il personale in servizio presso l'Arpac, in servizio proveniente dall'ufficio del commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1996 n. 2425 e successive modifiche e integrazioni, nonché quello degli enti pubblici convenzionati con il commissario delegato e quello di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3100 del 2000, che ha maturato almeno 24 mesi di servizio alla data di pubblicazione della legge, è ammesso a partecipare con la riserva del 50% dei posti, ai concorsi banditi dall'Arpac. Inoltre, al  personale utilizzato nei servizi per la gestione dei rifiuti la legge prevede che si applichino le disposizioni nazionali in materia. Infine, particolare attenzione è dedicata dalla legge alle campagne di comunicazione e di informazione sociale in materia che la Regione dovrà attivare. La legge stanzia un milione di euro per la sua attuazione per l'anno in corso. 


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Fonte ANSA, Napoli 16 marzo 2007)