Forza, Avvocato Centore!

Biodigestore a Ponteselice: ufficiale l’appello contro la lapidaria sentenza del Tar.
signori che comandate nel capoluogo, avete capito che i Sannicolesi e tutti i vostri Vicini dei quali non ve ne frega un bel niente (che vergogna!) un altro “mostro” non lo vogliono perché ci siete già voi?
Altro che “
regalare” ai vostri concittadini compost e metano per i vostri giardini…


Il Comune di San Nicola la Strada, assistito dall’Avv. Paolo Centore, ricorrerà in appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza recentemente emessa dal Tar Campania che aveva dichiarato inammissibile ed irricevibile il ricorso (presentato unitamente ai Comuni di Recale, Capodrise e Casagiove, a Legambiente, a Speranza per Caserta e Comitato Città Partecipata) contro la decisione del comune di Caserta di costruire un biodigestore per il trattamento dei rifiuti in località Ponteselice, alle porte del centro abitato. 

I motivi della “insoddisfazione” nei confronti della lapidaria sentenza del tribunale amministrativo regionale sono sintetizzati nelle seguenti considerazioni:

-i profili di inammissibilità del ricorso poggiano sulla presunta carenza di interesse dei ricorrenti ad impugnare il provvedimento dirigenziale n°208/2018 del Comune di Caserta: statuizione che però non convince, visto che la medesima determina costituisce il provvedimento che localizza l’impianto in Località Ponteselice;

-non si ritiene condivisibile nemmeno il profilo di irricevibilità del ricorso, pur rilevato dal TAR Campania, fondato sull’asserita definitività della delibera di G.C. nb°112/2017 del Comune di Caserta, che avrebbe imposto l’immediata impugnazione del deliberato giuntale: tale statuizione non può essere condivisa, poiché con la menzionata delibera l’amministrazione comunale di Caserta ha approvato l’impianto di digestione rifiuti umidi, di cui allo studio di fattibilità, rinviando ad un successivo procedimento l’analisi istruttoria dei siti su cui localizzare l’impianto, da scegliersi tra la località Ponteselice e la località Gradilli del territorio comunale di Caserta.

Insomma, se il Consiglio di Stato, come si spera e come è giusto che sia, entrerà nel merito della questione, non dovrebbe avere vita facile la scellerata decisione di quei tizi che comandano nel capoluogo.
Contro la quale, ricordiamo, i ricorrenti ribadiscono fortemente che:

-La legge Regionale della Campania n°14/2006, all’art. 34, comma 2, lettera g, riconosce all'Ente d'Ambito la competenza funzionale alla localizzazione degli impianti per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

-Il comune di Caserta, con delibera di Giunta Comunale di Caserta n°112/2017 del 30/06/2017, nonostante la competenza esclusiva riconosciuta all'Ente d'Ambito, ha approvato lo studio di fattibilità e progetto preliminare di un impianto di trattamento del rifiuto umido e la relativa localizzazione territoriale: lo studio di fattibilità, realizzato dalla società Athena S.r.l. ed acquisito al protocollo n°0054590 del 23/05/2017 del comune di Caserta, prevede la realizzazione dell'impianto di trattamento del rifiuto umido in Caserta, al Viale Enrico Mattei, in Località Ponteselice;

-Il Comune di Caserta, che, come detto, ha adottato un provvedimento ricadente nella competenza funzionale inderogabile di una diversa e sovraordinata amministrazione (Ente d'Ambito), non è dunque competente in materia;

-La località Ponteselice ricade in prossimità del confine con il territorio comunale di San Nicola la Strada: siffatta circostanza avrebbe imposto l'articolazione di un procedimento preliminare allargato, al quale avrebbe dovuto partecipare anche il Comune di San Nicola la Strada, finalizzato alla Valutazione di Impatto Ambientale. Sul punto va osservato che il mancato invito di un'amministrazione alla conferenza di servizi in materia ambientale deve essere censurato dall'ente locale pretermesso al quale, in quanto comune limitrofo rispetto a quello in cui è progettata la realizzazione dell'impianto, deve essere concessa la possibilità di intervenire nel procedimento con proprie osservazioni; 

-La località Ponteselice ricade altresì nel Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) Caserta - San Nicola la Strada, che prevede l'inedificabilità nei lotti ivi ricompresi;


-Nonostante nella delibera di giunta del Comune di Caserta n°112/2017 venga ipotizzata la valutazione della possibilità di localizzazione dell'impianto in altra zona, per la precisione Località Gradilli, non confinante con il territorio comunale di San Nicola la Strada, non risulta che il comune di Caserta abbia compiuto una reale attività istruttoria, finalizzata alla valutazione di fattibilità dell'impianto nella citata zona Gradilli;

-Successivamente alla menzionata delibera di giunta n°112/2017 il comune di Caserta ha adottato la determina dirigenziale n°208, a firma del dirigente del Settore ambiente ed ecologia, pubblicata all'albo pretorio comunale dal 09/03/2018 e sino al 24/03/2018, con cui ha indetto la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del servizio di direzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di compostaggio con recupero di biometano da 40.000 t/anno sul territorio comunale di Caserta, in località Ponteselice, al Viale Enrico Mattei; 

-Il dimensionamento della capacità rende ancora più invasivo l'impatto ambientale dell'impianto di trattamento dei rifiuti, giacchè -da un esame della documentazione allegata ai provvedimenti comunali di Caserta- emerge che la quantità media annua di rifiuti prodotti dal comune casertano si attesta a 11.000 tonnellate circa: il che lascia presupporre che nell'impianto in parola verranno conferiti i rifiuti di molteplici territori limitrofi, con aumento vertiginoso del menzionato impatto e delle emissioni odorigene derivanti dall'impianto stesso;

-Il provvedimento dirigenziale n°208 del 21/02/2018 attualizza la lesione del diritto alla salute dei cittadini residenti nel Comune di San Nicola la Strada;

-Il provvedimento in parola è causa della lesione altresì alla salubrità dei cittadini residenti nel comune di San Nicola la Strada: le emissioni stesse, difatti, debbono ritenersi ricomprese nella definizione di "inquinamento atmosferico" e di "emissioni in atmosfera", poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di "pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente", che di compromissione degli "altri usi legittimi dell'ambiente", possono pertanto essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 05/05/2014, n. 573;

-Alla luce del criterio di vicinitas oggettivamente comprovato rispetto alla porzione di territorio comunale di Caserta in cui è localizzato l'impianto, il Comune di San Nicola la Strada intende scongiurare in sede giudiziaria il concretizzarsi della menzionata lesione al diritto alla salute ed alla salubrità dei propri cittadini.

signori campioni di coerenza che governate nel capoluogo, avete capito che i Sannicolesi e tutti i vostri Vicini dei quali non ve ne frega un bel niente (CHE VERGOGNA!) un altro “mostro” non lo vogliono perché ci siete già voi? Altro che “
regalare” ai vostri concittadini compost e metano per i vostri giardini…

Forza, Avvocato Centore!


Nicola Ciaramella