“Io resto a casa”, il modello cinese per sconfiggere il virus cinese

Covid19: parola d’ordine “Fermare il contagio!”
Il Governo blinda l’Italia: divieto di spostarsi dal proprio comune, salvo se per motivi di lavoro e di salute.


Le misure previste dal Dpcm dell’8 marzo saranno valide sull'intero territorio nazionale. 

«Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini -ha detto in conferenza stampa il primo ministro Conte- ma purtroppo non c'è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini»

Dal 10 marzo, dunque, niente zone rosse, gialle o arancione. Tutta l’Italia diventa zona protetta. Ci si potrà spostare dalla propria città solo per motivi inderogabili e comprovati di lavoro, in caso di necessità e per motivi di salute.
Il mezzo per giustificare gli spostamenti per lavoro è l'autocertificazione e se essa non fosse veritiera ci sarebbe un reato.
Il Coronavirus Covid19, che si sta costantemente espandendo in tutte le regioni (nella maggior parte in Lombardia e in quattordici province del nord e centro-nord) è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
-la saliva, tossendo e starnutendo;
-contatti diretti personali;
-le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
Sono vietate, quindi, tutte le occasioni di contagio del virus, cioè gli assembramenti, sia all'aperto che nei locali chiusi.
Chiuse le scuole, si ferma lo sport. Chiusi musei, teatri, luoghi di culto e sospese le celebrazioni liturgiche, feste e sagre.
Il tutto, almeno per il momento, fino al 3 aprile.

"Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c'è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ai loro cari va la vicinanza di tutti gli italiani. Le nostre abitudini vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia, e lo dobbiamo fare subito. Adotteremo misure più forti per contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e per tutelare la salute di tutti i cittadini", ha spiegato il premier. 

Questo il testo completo del decreto:


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
  2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421



IL PRECEDENTE DECRETO DELL’8 MARZO 2020

IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e   gestione   dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

febbraio 2020, recante «Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio

2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti   in   materia   di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della   situazione   epidemiologica,   il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree

nonche' individuare ulteriori misure a carattere nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale

rendono   necessarie   misure   volte   a   garantire   uniformita'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in   sede

internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico

scientifico di cui all'art. 2   dell'ordinanza   del   Capo   del

Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,

nelle sedute del 7 marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti   i   Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonche'

sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni

e, per i profili di competenza, i Presidenti   delle   regioni

Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;

                             Decreta:

                               Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia,

Rimini,   Pesaro   e   Urbino,   Alessandria,   Asti,   Novara,

     Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,

Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,

Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e

Venezia, sono adottate le seguenti misure:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

  1. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in

uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero

spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il

proprio domicilio, abitazione o residenza;

  1. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e

febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,

contattando il proprio medico curante;

  1. c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero

risultati positivi al virus;

  1. d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito

lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle

sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di

categoria assoluta che partecipano ai   giochi   olimpici   o   a

manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti

sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la

presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le

societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute

ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli

accompagnatori che vi partecipano;


La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

  1. e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di

promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la

fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo

ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,

comma 1, lettera r);

  1. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  2. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti

in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio,

grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,

sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei

predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';

  1. h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione

superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni  di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,

nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di

attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici

in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in

medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle

professioni sanitarie. Al fine di mantenere il   distanziamento

sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione

alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in

presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i

servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di

circoli didattici o istituti comprensivi;

  1. i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di

misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la

distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

  1. l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della

cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  1. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica;

sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale

sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione

all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il

personale della protezione civile, i   quali   devono   svolgersi

preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario,

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui

all'allegato 1 lettera d);

  1. n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00

alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le

condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1

lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di

violazione;

  1. o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di

cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un

accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque

idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la

distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i

visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di

violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che

non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

  1. p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e

tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a

gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a

livello regionale;

  1. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di

riunioni, modalita' di collegamento da remoto con   particolare

riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di

pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed

evitando assembramenti;

  1. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e

grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi   commerciali

presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni

feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre

le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato

1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso

di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative

che non consentano il rispetto della   distanza   di   sicurezza

interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le

richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e'

disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi

alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di

cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione

dell'attivita' in caso di violazione;

  1. s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi,

piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta

eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri

ricreativi;

  1. t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso

gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei

territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento

dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno

potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la

proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Art. 2

Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio

           nazionale del diffondersi del virus COVID-19

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti

misure:

  1. a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi

sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o   personale

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di

pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica

o congressuale;

  1. b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di

qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

  1. c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale

giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati,

con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

  1. d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e

luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42;

  1. e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con

obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della

sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

  1. f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali

diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso,

che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da

consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate

o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i

visitatori;

  1. g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di

ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia

privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi

e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti

agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,

ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi,

le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale

medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il

rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i

dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di

base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero

all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di

cui all'allegato 1, lettera d);

  1. h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per

l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile

2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e

grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e   di

formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di

Alta formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi

professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e

corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita'

di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla

sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di

professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione

specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,

le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le

attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e

dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la

distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di

mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra

forma di aggregazione alternativa;

  1. i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado;

  1. l) fermo restando quanto previsto dalla   lettera   h),   la

riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni

ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a

notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita'

del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8

gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro

presentazione di certificato   medico,   anche   in   deroga   alle

disposizioni vigenti;

  1. m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della

sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilita';

  1. n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, per   tutta   la   durata   della

sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere

svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle

medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e

le Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria

funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni

caso individuandone le relative modalita', il   recupero   delle

attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico;

  1. o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le

esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle

Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con

modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e

Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli

studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'

ai fini delle relative valutazioni;

  1. p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del

personale sanitario preposto;

  1. q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e

lungo degenza, residenze sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,

strutture riabilitative e strutture residenziali   per   anziani,

autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla

direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

  1. r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18

a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la

durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni

rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati

dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli   accordi

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art.

22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito

dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

  1. s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di

favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

  1. t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore

dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in

ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,

la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

  1. u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della

salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per   il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della

giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del

contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a

garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in

condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di

valutare la possibilita' di misure alternative   di   detenzione

domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o

video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle

disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto

una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e

la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da

evitare l'uscita e il rientro   dalle   carceri,   valutando   la

possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;

  1. v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di

misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la

distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

  1. z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero

risultati positivi al virus.


Art. 3

               Misure di informazione e prevenzione

                 sull'intero territorio nazionale

  1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le

seguenti misure:

  1. a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di

prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria

previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

previste dal Ministero della salute;

  1. b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di   stretta

necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia

possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno

un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);

  1. c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti

delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

  1. d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e

febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere

presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti

sociali, contattando il proprio medico curante;

  1. e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e

grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;

  1. f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico

sanitarie di cui all'allegato 1   anche   presso   gli   esercizi

commerciali;

  1. g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,

nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita'

ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal

presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte

all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone

ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

  1. h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui

alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

  1. i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e

private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre

i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai

partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un

metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);

  1. l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

  1. m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la

data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in

Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come

identificate dall'Organizzazione mondiale   della   sanita',   deve

comunicare tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio

medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le

modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica

sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i

riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita'

pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o

il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori

delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione

ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.

  1. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica

territorialmente   competenti   provvedono,   sulla   base   delle

comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

  1. a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

  1. b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato

sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'

al fine di assicurare la massima adesione;

  1. c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa

inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale

certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020

0000716 del 25 febbraio 2020);

  1. d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per

motivi di sanita' pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena,

specificandone la data di inizio e fine.

  1. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
  2. a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del

soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali

conviventi;

  1. b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di

comparsa di sintomi;

  1. c) informare la persona circa la necessita' di misurare la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

  1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria

e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le

finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la

massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:

  1. a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni

dall'ultima esposizione;

  1. b) divieto di contatti sociali;
  2. c) divieto di spostamenti e viaggi;
  3. d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita'   di

sorveglianza.

  1. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
  2. a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;

  1. b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

  1. c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in

ospedale, ove necessario.

  1. L'operatore di sanita'   pubblica   provvede   a   contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

  1. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione

delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.

Art. 4

                     Monitoraggio delle misure

  1. Il   prefetto   territorialmente   competente,   informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure di cui all'articolo 1, nonche' monitora l'attuazione delle

restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.   Il

prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il

possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'

delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,

dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia

autonoma interessata.

  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il mancato

rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi

dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma

4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 5

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla

data dell'8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni

contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

  1. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai

territori di cui all'art. 1, ove per tali territori non siano

previste analoghe misure piu' rigorose.

  1. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto

cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

  1. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui

all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

   Roma, 8 marzo 2020

                                                 Il Presidente      

                                           del Consiglio dei ministri

                                                     Conte          

Il Ministro della salute

       Speranza

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417

Allegato 1

   Misure igienico-sanitarie:

  1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere   a

disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,

farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per

il lavaggio delle mani;

  1. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di

infezioni respiratorie acute;

  1. c) evitare abbracci e strette di mano;
  2. d) mantenimento, nei contatti sociali, di   una   distanza

interpersonale di almeno un metro;

  1. e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto

evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

  1. f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in

particolare durante l'attivita' sportiva;

  1. g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  2. h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  3. i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che

siano prescritti dal medico;

  1. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o

alcol;

  1. m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o

se si presta assistenza a persone malate.