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Un magnifico pomeriggio in Santa Maria degli Angeli all’insegna della fraternità, della fede e dell’amicizia nel nome della Santa Vergine, in attesa del 163.mo anniversario dell’Apparizione.Un magnifico pomeriggio in Santa Maria degli Angeli all’insegna della fraternità, della fede e dell’amicizia nel nome della Santa Vergine, in attesa del 163.mo anniversario dell’Apparizione. 1

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PISCINA COMUNALE “LINO SANTAMARIA”: vasche piene, quasi pronta l’apertura!

Manca poco alla cerimonia di inaugurazione, che si terrà il 14 settembre.
Riempite le due vasche, sono ora in corso i lavori per la rimozione della vecchia dicitura e per l’apposizione sulla facciata del nome del grande uomo di sport sannicolese al quale la struttura, fortemente portata a compimento dall’amministrazione Marotta, è stata intitolata nel 2014.

In corso di ultimazione anche l'area riservata al parcheggio.
Lunedi 16 settembre cominciano le attività: ai cittadini sannicolesi residenti, ai giovani, ai disabili e agli “over 65” saranno applicate tariffe agevolate.
Nell’articolo tutte le norme che regolano la conduzione e l’utilizzo dell’impianto.

 

Procedono a spron battuto, e sono giunti ormai quasi al termine, i lavori di ultimazione della Piscina Comunale “Lino Santamaria”, la cui cerimonia di inaugurazione, come noto, si svolgerà sabato 14 settembre, alla presenza delle autorità cittadine, dei responsabili della società affidataria Alba Oriens e, probabilmente, con la partecipazione di noti personaggi dell’ambiente sportivo, i cui nomi si sta cercando di confermare in questi ultimi giorni.
Da lunedi 16 settembre, poi, le porte saranno aperte a tutti i cittadini che vorranno iscriversi alle attività.
In particolare (come vediamo dalle prime foto in assoluto che ci è stato concesso di scattare), le due vasche sono state finalmente riempite d’acqua (“chiara”, come ama dire il sindaco Vito Marotta); la strada adiacente è stata asfaltata, la zona del parcheggio è stata ripulita e a breve saranno tracciate le delimitazioni per le auto.

Ma la cosa che più inorgoglisce lo spirito sannicolese e che sono, inoltre, in corso i lavori per la rimozione della vecchia dicitura Acquasport e per l’apposizione sulla facciata del nome di “LINO SANTAMARIA”, il grande uomo di sport sannicolese che della storia sportiva di San Nicola la Strada scrisse alcune delle pagine più belle ed indimenticabili, al quale la struttura fu intitolata con delibera di giunta comunale n. 44 del 13 giugno 2014 (amministrazione Delli Paoli), ad accoglimento di una petizione popolare firmata da numerosi cittadini sannicolesi.
E’, questo, un atto che dà lustro ed onore all’intera amministrazione guidata da Vito Marotta, che tanto si è prodigata per portare a compimento la piscina comunale, affrontando e superando problemi e difficoltà di ogni genere.

“Mister Lino”, come tutti lo chiamavano ed oggi lo ricordano, immaturamente deceduto il 3 agosto 2012, è stato simbolo del calcio sannicolese. Famoso per la sua tenacia, sospinto da quella innata determinazione ereditata da una vita dedicata allo sport, egli riempì del suo nome e delle sue gesta sportive gli anni tra la metà dei sessanta e la fine degli ottanta.
Fu prima giocatore, poi allenatore (l’esperienza forse più indimenticata) ed infine dirigente dei più importanti club calcistici di San Nicola la Strada di quelle epoche, egli ha lasciato il ricordo di un mito sportivo; di quelli che non si cancellano dalla mente di chi li ha vissuti; di quelli che fanno amare ancora di più la terra dove sono germogliati e cresciuti.
La sua carriera sportiva fu luminosa, intensa, esemplare. Eccellente calciatore negli anni ’60 e ’70 (un “libero” di vecchio stampo), indossò le magliette di numerosi club della città di San Nicola la Strada, dallo storico “Miccione” alla “Libertas”. Giocò, poi, ad altissimi livelli agonistici nella gloriosa squadra partenopea dell’Internapoli, al fianco di calciatori famosi come Chinaglia e Wilson. A seguito di quell’esperienza, gli arrivarono proposte dalla Fiorentina e dalla Lazio, alle quali, per vari motivi, preferì rinunciare.
Dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 fu allenatore di squadre sannicolesi (da qui l’appellativo di “Mister Lino” con cui è passato alla storia), svolgendo questa attività dalle categorie più importanti fino ai settori giovanili e portando alla ribalta regionale numerosi calciatori del vivaio sannicolese. Allenò le due più importanti squadre di calcio di San Nicola la Strada: la Polisportiva San Nicola, che condusse alla vittoria nel campionato “Under 18” 1984/85 e al secondo posto nel torneo di prima categoria, nonché la Libertas Rotonda.
Dalla fine degli anni ’80 e per gran parte dei ’90, fu dirigente di club calcistici sannicolesi, rivestendo per diversi campionati il ruolo di presidente della Polisportiva San Nicola.
Lino Santamaria, grande cuore di grande sannicolese, ha dedicato una vita allo sport, scrivendo la storia del calcio a San Nicola, sempre animato da sana passione e da naturali doti, espresse non solo in campo sportivo, di generosità, competenza ed amicizia. Lino Santamaria ha lasciato il ricordo di un mito sportivo, di quelli che mai si cancellano e che fanno amare eternamente la terra dove sono germogliati e cresciuti.
Dirgli grazie per quello che ha fatto per lo sport sannicolese è dire grazie al concittadino più grande e più amato nel campo dello sport locale, che si è impegnato e prodigato una vita per dedicarsi al calcio e tenere alta l’immagine sportiva della sua città. 

Ricordiamo che altre tre strutture sportive di San Nicola la Strada sono state intitolate a personaggi dello sport, a partire dal vecchio Stadio del calcio dedicato al campione di bob sannicolese Andrea Clemente (scomparso nel 1970), per finire alle due più recenti, ovvero il Centro sportivo sul Galoppatoio intitolato nel 2006 al giornalista sportivo casertano Andrea D’Errico (morto nel 2001) e il Palazzetto del basket intitolato nel 2007 al giovane atleta casertano, che giocò nella Polisportiva Cedri, Antonio Ilario (scomparso nel 2001).

La Piscina Comunale “Lino Santamaria” di San Nicola la Strada sorge nel Piazzale intitolato ad un altro grande uomo sannicolese, Luigi D’Andrea, eroico poliziotto ucciso quarantadue anni fa durante un’operazione compiuta al servizio della sicurezza dello Stato. Si tratta di quel pezzo dell’urbanizzazione Appia Nord che comunemente viene definito “Cittadella dello Sport” per l’esistenza anche di altre strutture sportive, precisamente dedicate al calcio (Stadio “Andrea Clemente”), al basket (“Pala Ilario”), al ping pong (“Luogo del Ping pong”), alle bocce (Bocciodromo Maddalena) e al tennis (“Tuttotennis”, in attesa di andare in funzione).
E’ un’opera dall’impatto elegante e maestoso che sorge su un lotto di proprietà comunale di 8.000 mq. Consiste in un unico corpo centrale, sviluppato su tre livelli di 900 mq ciascuno, in cui si trovano due piscine, una da m. 25x16 (profondità 1,80 m.), l'altra, per i più piccoli (in grado di servire anche atleti diversamente abili), da m. 12x6 (profondità 0,80 m). Il complesso è inoltre costituito da spogliatoi per atleti ed istruttori; da un locale infermeria; da servizi igienici; da un magazzino; da una palestra; da un’area di disimpegno; da locali per uffici; da una zona per tribune (gradinata di 350 posti da attrezzare); da un piano seminterrato destinato a locali tecnologici; da un ampio parcheggio esterno (170 posti auto) recintato e dotato di due ingressi, anche carrabili, da Via Trilussa e da Via Levi; da due locali interni per bar e ristoro o pluriuso.
In base alle sue caratteristiche di “semi-olimpionica”, nella Piscina Comunale “Lino Santamaria” si potranno svolgere gare di nuoto in vasca corta. Per quanto riguarda la pallanuoto, invece, essa potrà ospitare gare di campionato fino alla serie C2 compresa. 

Un po' di storia.

Il progetto di realizzazione della piscina comunale (finanziato con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti di un milione e mezzo di euro) fu annunciato in una conferenza stampa indetta nel giugno 2004; il 17 maggio 2006 venne presentato presso la sala consiliare del comune di San Nicola la Strada il plastico della nuova piscina comunale (alla cerimonia partecipò la campionessa della nazionale italiana di pallanuoto, Melania Greco, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004); il 19 giugno 2008 il Comune assegnò i lavori alla ditta vincitrice della gara di appalto; il 10 maggio 2011 si svolse la cerimonia di inaugurazione.

Da allora, però, per note vicende di cui si è diffusamente parlato in questi anni, la Piscina Comunale (il cui nome originario fu Acquasport) non è mai entrata in funzione. Lo farà il 16 settembre prossimo, a compimento di un lungo e complesso lavoro portato avanti dall'intera amministrazione guidata da Vito Marotta, esplicatosi attraverso opere di completamento, riparazioni di danni, sanatoria dei debiti pregressi con il costruttore, valutazioni del Coni e gare per l'affidamento in gestione.

L’impianto, come noto, a seguito di una apposita gara pubblica, sarà gestito dalla Società Sportiva Dilettantistica a r.l. Alba Oriens, avente sede legale in Giugliano in Campania, già titolare di altri affidamenti in provincia di Napoli, nota ed apprezzata per la sua competenza ed efficienza.
Il Comune di San Nicola la Strada, che paga 20mila euro di mutuo al mese, incasserà dal gestore il canone di 78mila euro all’anno per dieci anni (questa la durata della convenzione stipulata).
Ai cittadini sannicolesi residenti, ai giovani, ai disabili e agli “over 65” saranno applicate
tariffe agevolate
per i residenti, per i giovani, per gli “over 65” e per i disabili.

Nicola Ciaramella
©Corriere di San Nicola
RIPRODUZIONE RISERVATA 



La deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13/6/2014
con la quale l'impianto piscina fu intitolato a Lino Santamaria: «Oggetto : INTITOLAZIONE IMPIANTO PISCINA COMUNALE SITO IN VIA TRILUSSA, ORA DENOMINATO "ACQUASPORT" IN PISCINA COMUNALE LINO SANTAMARIA

Premesso

-che l’Amministrazione Comunale come da programmazione delle OO.PP., nella fase di completamento dei vari impianti sportivi nell’area Comparto Appia Nord, ha realizzato un impianto natatorio sito alla viaTrilussa; -che con Delibera di Giunta Comunale n. 107 del 09.09.2010, ha intitolato la suddetta struttura con denominazione di “ACQUASPORT”; -che in data 02.12.2013 con prot. Gen. 17216 perveniva richiesta controfirmata dai cittadini sannicolesi di intitolazione di una struttura sportiva o strada/piazza di San Nicola la Strada (CE) al cittadino Raffaele Santamaria, detto “Lino Santamaria”, scomparso il 3.8.2012;
-che la stessa richiesta è supportata oltre che da raccolta di firme da opportune motivazioni di persona conosciuta e stimata, considerato simbolo dello sport della città di San Nicola la Strada (CE);
-che la ridenominazione della struttura ad un personaggio stimato della nostra città andrebbe a sostituire l’attuale anonima intitolazione di Acquasport;
-che l’Amministrazione Comunale intende accogliere la richiesta dei cittadini di San Nicola la Strada (CE). Preso atto che la materia è disciplinata dal R. D. L. 10 maggio 1923 n.1158 convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473; dalla L. 23 giugno 1927 n.1188; dall’art. 10 della L. 24.12.54 n. 1128; dall’art. 41 comma 3 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Inoltre la Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 10.02.1996 ha confermato la procedura da seguire da parte del Comune. Dato atto che l’attribuzione della denominazione verrà effettuata previa autorizzazione del Prefetto, subordinatamente alla concessione della deroga al termine decennale della morte (così come disposto dall’art. 4 comma 2 L. 23 giugno 1927 n. 1188 e dal Decreto Ministeriale 25 settembre 1992, di cui alla Circolare 29 settembre 1992, n. 18 con cui si delega ai Prefetti la facoltà di autorizzare le intitolazioni di luoghi pubblici e monumenti a personaggi deceduti da meno di dieci anni).
Tutto ciò premesso:

PROPONE DI DELIBERARE
1)Di approvare la narrativa che quivi costituisce parte integrante e sostanziale;
2)Di Intitolare al concittadino RAFFAELE SANTAMARIA detto “LINO SANTAMARIA” la piscina comunale sita alla via Trilussa in San Nicola la Strada (CE), in sostituzione della vecchia denominazione di piscina comunale “ACQUASPORT”, in quanto:
-Lino Santamaria (all’anagrafe Raffaele Santamaria) nasce a San Nicola la Strada il 05.06.1948, deceduto in data 03.10.2012. Diviene simbolo della città e dello sport del calcio di San Nicola la Strada, percorrendo una luminosa carriera come atleta, allenatore e dirigente. Eccellente calciatore negli anni ’60 e ’70, indossa le magliette di numerosi club della città di San Nicola, dallo storico “Miccione” alla “Libertas”, giocando ad altissimi livelli agonistici anche nella gloriosa squadra partenopea dell’Internapoli. Dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 fu allenatore di squadre sannicolesi (da qui l’appellativo di “Mister Lino”) svolgendo questa attività dalle categorie più importanti fino ai settori giovanili e portando alla ribalta regionale numerosi calciatori del vivaio sannicolese. Allenò le più importanti squadre di calcio di San Nicola la Strada, ovvero la Polisportiva San Nicola, che condusse alla vittoria nel campionato “Under 18” – 1984-85 ed al secondo posto del torneo di prima categoria, nonché la Libertas Rotonda. Dalla fine degli anni ‘80 e per gran parte degli anni ’90, Santamaria fu dirigente di club calcistici sannicolesi, rivestendo per diversi campionati il ruolo di presidente della Polisportiva San Nicola.
3)Di dare atto che Lino Santamaria, grande cuore sannicolese, ha dedicato la sua vita allo sport, animato da sana passione e da naturali doti, lasciando il ricordo di un “mito” sportivo, il cui nome DEVE essere scolpito indelebilmente nella storia come segno di gratitudine al concittadino più grande ed amato nel campo dello sport locale.
La Giunta Comunale delibera alla presenza dei seguenti componenti: Delli Paoli Pasquale (sindaco) e gli assessori Gentile Prospero, Sgambato Nello, Terracciano Antonio, Iannotta Giuseppina.


CAPITOLATO TECNICO/SCHEMA CONVENZIONE


ART. 1 - FINALITÀ

Con la presente convenzione, il Comune di San Nicola la Strada tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

-Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle

attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

-Valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul

territorio comunale;

-Realizzare una gestione di servizi socialmente rilevanti con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative e associazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio e che sono anche utilizzatori dei servizi; una gestione che può definirsi "partecipata";

-Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività per giovani ed adolescenti in

coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

-Ottenere una conduzione economica che miri allo sviluppo autofinanziato dell’impianto e

ad una gestione senza oneri a carico del Comune.

L'affidatario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che altresì dichiara di condividere.

ART. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Costituisce oggetto dell'affidamento la gestione della piscina comunale “Acquasport”, sita in San Nicola la Strada alla via Levi.

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione, sostanzialmente, é costituito da un ambiente piscina con una vasca di dimensioni mt. 25,00 x 16,00 e da una vasca per bambini di mt. 12,00 x 6,00; da locali spogliatori atleti, istruttori, infermeria ecc., da un’area disimpegno, locali per uffici e da una zona per tribune (da attrezzare), oltre ad un piano seminterrato, destinato a locali tecnologici, ed un ampio parcheggio esterno, comunque recintato e dotato di n. 2 ingressi, anche carrabili, da via Trilussa e da via Levi. Sono presenti, inoltre n. 2 locali interni per bar e ristoro o pluriuso, annessi all’impianto.

Il tutto meglio descritto nelle allegate planimetrie.

La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti l’uso del bene.

In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato, attraverso i suoi soci, assicurata dall'affidatario deve costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

L'affidatario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti é a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.

L'affidatario é tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della convenzione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO  

L'affidamento ha decorrenza dalla data della stipula del contratto, o dalla consegna formale dell’impianto, e durata pari ad anni 10 (dieci). E' escluso ogni tacito rinnovo.

Il Comune può prorogare il termine finale della concessione per un massimo di mesi 6, qualora, per cause non imputabili all'Amministrazione, non sia stato possibile avviare l'iter per l'individuazione del nuovo Concessionario (proroga tecnica).

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 4 - CANONE E SPESE GESTIONE

E' dovuto al Comune un canone (determinato in sede di gara), per ogni anno di durata della concessione, pari a Euro 70.944,00 (diconsi Euro settantamilanovecentoquarantaquattro/00) oltre il rialzo offerto in fase di gara, da corrispondere in rate mensili posticipate entro il 15 del mese successivo. Il canone come sopra determinato deve essere rivalutato annualmente, anche in caso di riaffidamento, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. Il canone può essere rivisto in corso di concessione qualora il Comune effettui a proprio carico spese di miglioria e/o interventi di ristrutturazione nell'impianto in concessione oppure a seguito di leggi sopravvenute, di modifiche del presente regolamento o di un nuovo piano di recupero degli investimenti.

Il Comune può ridefinire con il Concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, ai sensi dell'art. 1373 c.c. in caso di mancata accettazione del nuovo canone da parte del concessionario e, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria, autorizzati dal Comune, effettuati dal Concessionario e non ancora ammortizzati.

Oltre al canone di cui al punto 1, il concessionario dovrà farsi carico delle spese relative alle utenze di acqua, energia elettrica, gas e quant’altro necessario al funzionamento del bene affidato in gestione ivi compresa la tassa per la raccolta dei rifiuti.

ART. 5 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:  

-accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati

positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;  

-reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni

dell'Amministrazione Comunale;  

-esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del

concedente;  

-mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;  

-cessione dell'affidamento.  

L'affidamento può essere revocato o sospeso nei seguenti casi:  

-per rilevanti motivi di pubblico interesse;

-per gravi motivi di ordine pubblico;  

-per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario, dovuta al verificarsi di fatti,

comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario, di cui all’allegato piano di conduzione tecnica e di utilizzo:

-grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;

-gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata;

-rilevante scadenza del decoro dell’impianto sportivo;

-grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

-gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;

-chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

-reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura;

-mancato pagamento di n. 3 mensilità del canone dovuto all’Amministrazione Comunale.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso é riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.  

Art. 6 — INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto alla esecuzione dei lavori e degli adempimenti necessari alla funzionalità ed alla messa a norma dell’impianto. Il Concessionario, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale, si impegna inoltre a realizzare le ulteriori migliorie proposte in sede di gara con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

Le opere che comportano modifiche dell’aspetto esteriore dell’impianto o la collocazione di macchinari speciali all’interno dello stesso, devono essere autorizzate dal Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente normativa. Ai fini del rilascio dell’eventuale titolo autorizzatorio edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e/o di una polizza fidejussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D.lgs n.50/2016.

Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 c.c., senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c.. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01.

E' fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

ART. 7 — MANUTENZIONI E UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché alle utenze dell'impianto sportivo che dovrà volturare entro 30 giorni dalla consegna della struttura.

Sono a carico del Comune le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di cui al comma precedente da parte del Concessionario.

Sono, altresì, a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia delle aree esterne e dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

ART. 8 – RESPONSABILITA’ DEL GESTORE

Il Concessionario deve gestire l'impianto nel rispetto delle modalità indicate nel progetto gestionale proposto in sede di gara nonché della convenzione stipulata con il Comune. Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli spazi orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso dell'impianto sportivo grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione. Il personale utilizzato dal Concessionario, volontario e/o dipendente, deve essere regolarmente assicurato e dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Prima della consegna dell’impianto ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non é considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: Garanzia contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati del Comune, spetta al Concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

Le polizze dovranno garantire i seguenti massimali:

       Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):

Euro 2.500.000,00 per sinistri – incendi e atti vandalici cagionati alla struttura e/o beni oggetti della concessione;

Euro 3.000.000,00 per danni a persone e/o cose;

   Per infortuni sul lavoro R.C.O.

Euro 1.000.000,00 per evento;

Euro 1.000.000,00 per persona

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:  

-                     La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, squadre, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.);  

-                     Il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni rilasciate a cura della direzione dell'affidatario;  

-                     La riscossione delle quote previste dal tariffario;  

-                     L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;  

-                     Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;  

-                     L'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;  

-                     La fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;  

-                     Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici ecc.);  

-                     L'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;  

-                    L'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e programmate di competenza.  

ART. 9 — CAUZIONE DEFINITIVA  

1. La garanzia da fornire da parte del Concessionario, a titolo di cauzione definitiva per la corretta esecuzione della presente convenzione viene determinata in relazione all'impianto sportivo da affidare in concessione, all'entità degli interventi e alla natura degli impegni contrattuali che il Concessionario deve assumere nei confronti del Comune e comunque in misura non inferiore al

10% del valore della presente convenzione. Tale garanzia dovrà prevedere la deroga all’art. 1957 c.

3 del codice civile e l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile. In caso di escussione parziale o totale il concessionario dovrà reintegrare la garanzia fornita.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

1.         Per ogni singola attività il Concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.  

2.         Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.  

3.         L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.  

4.         Il Concessionario si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, all'elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socioambientali del territorio in cui é ubicato l'impianto sportivo.  

5.         Il Concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

6.         Nell’organizzazione delle attività sportive all’interno dell’impianto il Concessionario sarà tenuto alla attuazione del progetto di gestione proposto in sede di gara e che si intende vincolante per il Concessionario stesso e la cui mancata esecuzione potrà essere motivazione, previa diffida, per la risoluzione della convenzione da parte del Comune.  

ART. 11 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario è tenuto all’osservazione dell’allegato piano di utilizzo e conduzione tecnica; inoltre:

1.         L'utilizzo dell’impianto sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, é ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.  

2.         L'impianto é messo a disposizione a titolo gratuito per iniziative e attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni senza scopo di lucro, nei giorni ed ore concordate ovvero offerte in sede di gara senza pregiudizio per le attività già programmate.

3.         L'impianto sportivo può altresì essere messo a disposizione dai gestori per attività non di carattere sportivo, ma solo previa autorizzazione del Comune.

4.         Il calendario, l'orario e il tariffario devono, inoltre, essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.

5.         L'affidatario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.

6.         Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal Concessionario.

7.         Il Concessionario si impegna a rispettare il progetto di gestione presentato in sede di gara il quale dovrà essere allegato alla convenzione e dovrà perseguire, preferibilmente, una strategia di promozione rivolta ai residenti con previsione di tariffe agevolate per i residenti nonché per i giovani, per gli over 65 e per i disabili.

8.         Il Concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

ART. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA  

Sono a carico del Concessionario della gestione tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario.  

Dell'attività del custode e degli oneri connessi risponde il Concessionario.  

ART. 13 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI  

Nell'ambito del complesso sportivo al Concessionario è consentito:  

-l'esercizio di vendita di articoli sportivi;

-esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;  

-il diritto di esclusiva di pubblicità;  

-l’organizzazione di manifestazioni ed eventi in genere;

-la locazione a pagamento dell’uso dell’impianto e/o locali annessi;

-l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.  

ART. 14 - TARIFFE  

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe proposte in sede di procedura concorrenziale e approvate dal Comune.

Ogni eventuale modifica delle tariffe dovrà essere motivata ed approvata dal Comune.

I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese. In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

ART. 15 - GESTIONE ECONOMICA  

La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato.  

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita.

ART. 16 - RENDICONTO DELLA GESTIONE  

A prova dell'avvenuto incasso dei proventi di cui agli articoli precedenti, il Concessionario deve rilasciare regolare quietanza nel rispetto delle normative fiscali vigenti.  

A fini notiziali entro il mese di giugno di ogni anno, il Concessionario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.  

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale; dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.  

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario. Il Concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.  

ART. 17 – PENALI E RISOLUZIONE  

In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% e il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all’art. 9; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa. In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Il Comune può disporre, altresì, la risoluzione della convenzione nei seguenti casi:

-                     realizzazione di eventi penalmente rilevanti connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo;

-                     attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune; - scioglimento e/o estinzione del Concessionario;

-                     cessione a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo della convenzione;

-                     mancato pagamento o reiterati e/o gravi ritardi nel pagamento del canone di concessione; - grave pregiudizio delle condizioni igieniche e/o sanitarie dell'impianto.

Al ricorrere anche di una sola delle suddette ipotesi, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, previa comunicazione di avvio del procedimento e fissazione di un termine, non inferiore a 30 giorni, affinché il concessionario renda le proprie controdeduzioni.

ART. 18 – CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL’IMPIANTO  

Contestualmente alla consegna, deve essere redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale nel quale deve essere riportato lo stato di consistenza dell'impianto, ivi inclusi i beni mobili, ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento dell'impianto con eventuale documentazione fotografica.

Analogo verbale deve essere redatto al termine della durata della convenzione. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, deve essere riconsegnato al Comune in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà del Comune. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente convenzione ogni danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso.

Il Concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.  

Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la presente convenzione d'affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed in considerazione del tempo residuo alla scadenza materiale della stessa.  

ART. 19 -TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA  

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive collaterali sanciti dalla legge 7.8.199O n. 241 e s.m.i. viene disposto che:  

-l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;  

-l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.  

ART. 20 -SPESE CONTRATTUALI -IMPOSTE E TASSE  

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Concessionario.  

Sono altresì a carico del Concessionario tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

ART. 21 - CONTROVERSIE  

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.  

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Santa Maria Capua Vetere.   ART. 22

-DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.      



PIANO DI UTILIZZO E CONDUZIONE TECNICA

PARTE I – DESCRIZIONE

ART. 1 – DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO “ACQUASPORT”

L'impianto risulta costituito da un ambiente piscina con una vasca di dimensioni mt. 25,00 x 16,00 e da una vasca per bambini di mt. 12,00 x 6,00; da locali spogliatori atleti, istruttori, infermeria ecc., da un’area disimpegno, locali per uffici e da una zona per tribune (da attrezzare), oltre ad unpiano seminterrato, destinato a locali tecnologici, ed un ampio parcheggio esterno, comunque recintato e dotato di n. 2 ingressi, anche carrabili, da via Trilussa e da via Levi. Sono presenti, inoltre n. 2 locali interni per bar e ristoro o pluriuso, annessi all’impianto.

Il tutto meglio descritto nelle allegate planimetrie.

PARTE II – UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

Art. 2 – PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con il presente Piano vengono fornite le direttive generali per il corretto funzionamento della piscina comunale.

2. Nell’attività di conduzione dell'impianto natatorio, il Concessionario deve attenersi alle seguenti normative di riferimento:

-                     decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e ss. mm. e ii. ;

-                     delibera di Giunta Regionale n. 3530 del 20.07.2001, come modificata dalla delibera di Giunta Regionale n. 2088 del 17.11.2004;

-                     decreto Presidente Giunta regionale n. 18 del 28.12.2009 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 15 del 06.11.2008;

-                     norma UNI 10637 in materia di “Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento, disinfezione e qualità dell’acqua di piscina”.

Art. 3 – PERIODO DI FUNZIONAMENTO

1.Il funzionamento dell'impianto natatorio si estende a tutto l’anno solare.

In particolare :

a.         l'impianto natatorio di norma è aperto al pubblico dal 01 settembre al 30 Giugno, con facoltà del Concessionario di anticipare l’apertura ovvero posticipare la chiusura in relazione all’effettiva richiesta da parte dell'utenza, dandone preventiva comunicazione al comune di San Nicola la Strada;

b.         è facoltà del Concessionario usufruire di brevi periodi di chiusura di max 5 giorni l'anno per l’effettuazione di interventi di sanificazione e disinfezione a fondo di spogliatoi e servizi igienici e per eventuali trattamenti periodici degli impianti di trattamento delle acque, mentre potrà programmare interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria per un massimo di 40 gg in un anno.

Art. 4 – ORARI DI APERTURA

1. Piscina Coperta: L’orario giornaliero di apertura all’utenza, si estende come base minima, come segue: a) dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 21,00;

b) la domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,30;

Le ore necessarie per le operazioni iniziali e finali di pulizia e verifica dell’impianto devono intendersi eccedenti a tale ipotesi minima, fatte salve le operazioni necessarie a garantire le adeguate condizioni di decoro, igiene, e sanificazione durante l’orario di apertura al pubblico, collocando adeguata segnaletica di avviso. Il Concessionario ha facoltà di stabilire una maggiore apertura della piscina comunale per iniziative volte a promuovere la pratica del nuoto per la libera utenza, per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e per altre categorie di utenza, dandone preventiva comunicazione al comune di San Nicola la Strada.

Art. 5 – PROGRAMMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ATTIVITÀ

1. Il Concessionario può organizzare corsi di avviamento e perfezionamento al nuoto, ed ogni altra attività promozionale (Es. Acquagym, Fitness in acqua, attività per neonati e gestanti, recupero funzionale etc. ) ivi inclusa l’attività sportiva agonistica, purché dotato di personale qualificato, definendo fasce orarie all’interno degli orari di apertura compatibili con il servizio dedicato alla libera utenza.

Le Associazioni sportive di nuoto possono svolgere attività sportiva agonistica, sulla base di spazi ed orari disponibili definiti dal Concessionario.

Le associazioni sportive di nuoto possono svolgere attività di avviamento al nuoto nel caso in cui il Concessionario non intenda organizzarle direttamente ovvero ritenga opportuno stipulare accordi in tal senso con le Associazioni sportive del territorio.

Il sabato e la domenica possono essere destinati allo svolgimento di gare e manifestazioni, previo avviso all’utenza con almeno 15 giorni di anticipo

Art. 6 – COMPITI AGGIUNTIVI DEL CONCESSIONARIO

1. Ad integrazione degli oneri di cui al Capitolato e ai relativi allegati il Concessionario:

a.         deve sostenere tutti gli oneri e le spese derivanti dal trattamento delle acque, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia, con relativo acquisto dei necessari prodotti chimici ed attrezzature conformi alle norme;

b.         può adottare, se lo volesse, soluzioni per il contenimento dei costi energetici, attivando il servizio docce e asciugacapelli con erogazione a tempo, con l’acquisto di crediti e ricariche informatizzate (tessere – bracciali etc. ) da parte degli utenti, debbono essere garantiti i seguenti minimi parametri di tempo :

-                     docce 3 (tre) minuti per gli uomini e 4 (quattro) minuti per le donne;

-                     asciugacapelli 2,30 (due virgola trenta) minuti per gli uomini e 4 (quattro) minuti per le donne; - può adottare soluzione diverse per il risparmio energetico a propria cura e spese previa autorizzazione da parte del Comune di San Nicola la Strada.

a.         L’utenza è tenuta ad indossare obbligatoriamente sovrascarpe al momento dell’ingresso negli spogliatoi. Tale obbligo può essere esonerato qualora l’utente provveda al cambio delle calzature prima dell’ingresso negli spogliatoi. Il Concessionario deve individuare in tal senso, prima dell’ingresso negli spogliatoi, un’area che possa favorire tale operazione (sedute e spazi sufficienti);

b.         Quant’altro necessario, e non espressamente nominato, alla conduzione ed al perfetto funzionamento della piscina comunale deve essere garantito dal Concessionario nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DOCUMENTAZIONE

1.         Il Concessionario deve nominare il Responsabile della piscina comunale, che deve curare tutti gli adempimenti previsti dalle norme statali e regionali e, in particolare, deve provvedere alla redazione del Regolamento per l’utilizzo e la fruizione dei servizi. Tale regolamento deve essere trasmesso al Comune di San Nicola la Strada entro un mese dalla decorrenza della concessione;

2.         Il Responsabile della piscina comunale, oltre al DVR (documento di valutazione dei rischi) deve curare:

-                     il registro dei requisiti tecnico-funzionali;

-                     il registro dei controlli dell’acqua di vasca;

-                     la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;

-                    la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

-                     la copia dei brevetti di assistenti bagnanti;

-                     l’attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso la piscina comunale;

1.         Per assicurare la puntuale esecuzione e verifica delle operazioni necessarie al controllo igienico sanitario della piscina comunale, il Concessionario deve redigere apposito Manuale di autocontrollo che deve essere inoltrato al Comune di San Nicola la Strada, entro un mese dalla decorrenza della concessione. Il Concessionario deve garantire il suo puntuale e costante aggiornamento;

2.         Il Concessionario deve adottare un sistema di Autocontrollo delle operazioni di igiene e sanificazione dei servizi igienici e spogliatoi che includa la predisposizione e l’affissione al pubblico di schede riportanti le varie operazioni previste quotidianamente e la cadenza cronologica delle stesse, da compilare con il nome e la firma dell’addetto che ha eseguito l’operazione.

Articolo 8 - PERSONALE OPERANTE NELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario deve garantire la presenza di tutto il personale con le capacità e le qualifiche professionali necessarie per una ottimale conduzione dell’impianto natatorio secondo le vigenti norme di sicurezza in materia e per garantire tutti servizi indicati nel presente capitolato.

In particolare gli operatori preposti alla direzione tecnica delle attività natatorie devono essere in possesso di:

-                    brevetto di assistente bagnante qualificati dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) – settore salvamento;

-                     brevetto di istruttore di nuoto, 1° e 2° livello, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN);

-                    brevetto di allenatore, 1° e 2° livello, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN);

-                     esperienza nella gestione degli impianti natatori;  

-                     corso di formazione per la gestione della piscina;

-                    corso per utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici;

2. Il personale adibito ai vari servizi, che deve essere in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richieste dalla normativa di settore, deve in ogni caso tenere un contegno irreprensibile con il pubblico; 3. Il Concessionario è tenuto al rispetto di quanto stabilito dal capitolato.

Art. 9 – PRESIDIO DI PRIMO SOCCORSO

1. Oltre a quanto già previsto nel capitolato, il Concessionario deve provvedere all’eventuale adeguamento dei locali e dei presidi destinati al primo soccorso e come previsto nell’art 45 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e nelle appendici normative estratte dai Decreti attuativi (nr 90 del 15/03/2010) e dagli interpelli ministeriali, tra i quali merita attenzione l’interpello nr 02/2012 del 15/11/2012 che aggiorna le disposizioni in materia di formazione degli addetti alla squadra di emergenza.

PARTE III - CONDUZIONE TECNICA

Art. 10 – ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA

Prestazioni minime ed indicative richieste al concessionario per l’impianto natatorio:

Il servizio prevede giornalmente, da lunedì alla domenica, nel periodo di apertura degli impianti, l’impiego di personale per lo svolgimento delle specifiche mansioni nelle modalità sotto riportate:  

•          pulizia fondo vasche, bordo vasche, vaschette lavapiedi, accessi alle vasche e passaggi obbligati attraverso l’uso di apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti;  

•          pulizia almeno settimanale delle mattonelle di sfioro ed eliminazione del grasso cutaneo depositato sulle pareti della vasca;  

•          servizio di assistenza bagnanti e primo soccorso negli orari di apertura al pubblico mediante la presenza di assistenti bagnanti in possesso dell’idonea abilitazione rilasciata dalla FIN sez. Salvamento, in numero adeguato al servizio da prestare;  

•          manutenzione aree pertinenziali esterne a verde, inclusi interventi di derattizzazione e disinfestazione.

La pulizia del fondo vasca dovrà essere effettuata giornalmente attraverso l’uso di appositi macchinari.

L’affidatario dovrà provvedere periodicamente alla:  

•          pulizia corsie galleggianti ed eventuale sostituzione in caso di riscontrabile degrado;  

•          pulizia e disinfezione degli arredi destinati a guardaroba e degli eventuali armadietti degli spogliatoi e manutenzione degli stessi in tutte le loro parti (almeno mensilmente);  

•          pulizia delle pareti dei box degli spogliatoi e rimozione di eventuali scritte (almeno mensilmente);  

•          deragnatura generale di tutti gli ambienti (almeno mensilmente);  

•          eliminazione del calcare depositato sui diffusori delle docce (almeno mensilmente);  

•          pulizia approfondita di porte, infissi, vetri, mattonelle e aspirazione della polvere nelle zone sopraelevate degli spogliatoi (almeno mensilmente);  

•          pulizia pre-filtri, sonde analizzatori, condotti di aspirazione e mandata dosatori di cloro (almeno settimanalmente);  

•          pulizia dei filtri e dei supporti del condizionatore del riscaldamento generale (almeno settimanalmente);  

•          manutenzione cuscinetti motore, supporti e cinghie impianto di ventilazione vasca e spogliatoi;  

•          controllo galleggianti vasche di compenso;  

•          ripristino dello strato di carbone filtrante dello spessore di circa 40 cm. posto nei filtri (annualmente);  

•          svuotamento e relativa pulizia delle vasche almeno una volta all’anno od ogni qualvolta si renda necessario;  

•          manutenzione filtri pompe, pre-filtri, analizzatore pompe dosatrici, contenitori cloro e acido (almeno due volte all’anno) ed eventuale loro sostituzione;  

•          trattamento delle acque delle piscine, secondo le disposizioni previste nel presente piano di conduzione tecnica e secondo la DGR 1092/2005 e le norme UNI di riferimento.

L’affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto ed in particolare alle disposizioni inerenti la “Vigilanza igienico-sanitaria sulle piscine – disposizioni in materia di lotta e prevenzione della legionella”, sulle piscine e tutte le altre disposizioni in vigore al momento dell’utilizzo dell’impianto.

Art. 11– TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PISCINA

•          Il concessionario provvede, con spese a proprio carico, al ricambio completo dell’acqua delle vasche interne della piscina almeno due volte l’anno in via ordinaria; comunque il ricambio dovrà essere effettuato, per entrambe le vasche, qualora se ne rappresenti la necessità, in via straordinaria.

•          Il concessionario s’impegna altresì ad effettuare la manutenzione degli impianti idrici (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, sfiatatoi, pompe di drenaggio, pompe per il dosaggio dei prodotti chimici ecc.).

•          Il concessionario dovrà procedere alla disinfezione dell’acqua da nuoto con l’impiego di sterilizzante a base di cloro-dealganti e correttivi del PH, prodotti antimicotici ed effettuare più volte al giorno, come previsto dalla vigente legislazione in materia, controlli analitici volti a verificare i valori dei parametri previsti dalle normative vigenti e dalle norme UNI di riferimento.

•          Per il trattamento delle acque il Concessionario deve attenersi scrupolosamente alle normative vigenti;

Il comune di San Nicola la Strada si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, in qualsiasi momento, controlli di laboratorio per l’esame chimico e batteriologico delle acque delle vasche;

•          L’analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio abilitato ed individuato dal Concessionario, e i costi per il prelievo e le analisi sono a carico del Concessionario.

Art. 12 – TEMPERATURA AMBIENTI E RICAMBI D’ARIA

L’acqua in vasca e nei locali piscina coperta dovrà essere tenuta alle temperature previste dalla DGR 1092/2005.

Art. 13 – APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA

Il servizio prevede:

•          apertura degli impianti;

•          servizio di guardiania durante il funzionamento degli impianti;

•          controllo degli ingressi d’accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi e nei locali durante le attività sportive e manifestazioni;

•          controllo sull’accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull’eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;

•          controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;

•          custodia e sorveglianza dell’immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell’impianto e delle attrezzature;

•          vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l’uso ed il funzionamento di servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;

•          controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all’interno dell’impianto;

•          spegnimento di tutte le luci dei locali;

•          chiusura degli ingressi di accesso alla struttura;

•          custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.

Art. 14 - SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio di pulizia riguarda tutti i locali, le aree e gli impianti affidati in concessione e, precisamente: le superfici indicate al precedente art. 1 si devono effettuare i seguenti interventi:

1.         Tutti i giorni

•          pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti, dei pavimenti di tutti i locali e aree interessati;

•          lavatura e disinfezione di sanitari, accessori e pareti lavabili dei servizi igienici;

•          pulitura di zerbini, nettapiedi e tappetini, ecc.;

•          esportazione dei corpi estranei, svuotamento e pulizia cestini carta;

Allo scopo l’affidatario si impegna a mettere a disposizione dell’utenza gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, lattine, plastica e rifiuti organici).

2.         Una volta al mese

•          lavaggio e pulitura dei vetri delle finestre, porte interne a vetro;

•          spolveratura apparecchi illuminanti;

•          lavaggio grandi vetrate con specifiche attrezzature (ponteggi o altro, ecc.);

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità dell’affidatario a perfetta regola d’arte, senza intralciare le attività nell’impianto.

A carico dell’affidatario sono i prodotti per l’igiene (sapone, liquidi, carta, disinfettanti per servizi ecc.) che dovranno essere installati negli ambienti destinati ai servizi igienici, docce ecc. e mantenuti in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione.

L’affidatario dovrà provvedere all’acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l’espletamento di servizi per l’espletamento dei servizi in questione.

Art. 15 - MANUTENZIONE ORDINARIA

Sono a carico dell’affidatario tutte le opere e le spese di manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti tecnologici e mobili. L’affidatario dovrà assicurare le manutenzioni ordinarie e programmate in modo tale da conservare l’impianto sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.

Le operazioni minime che devono essere garantite sono le seguenti:

1.         Manutenzione ordinaria riparativa:

•          riparazione degli impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

•          riparazione delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione all’affidatario;

•          riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti-trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

•          riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;

•          riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;

•          riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali di pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;

•          sostituzione dei vetri danneggiati;

•          pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;

•          riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;

riparazione, con eventuali rinnovi, di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;

•          riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno;

•          provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

•          riparazione delle attrezzature utilizzate nell’impianto scoperto utilizzate dagli utenti, come sdrai, ombrelloni, ecc….

2.         Manutenzione ordinaria programmata:

•          verniciatura annuale delle parti metalliche deteriorate dell’impianto di filtrazione;

•          controllo semestrale di tutti gli automatismi elettrici, degli interruttori magnetotermici e differenziali, della resistenza di terra, dei collegamenti di terra circa la loro continuità, il tutto secondo i disposti della norma di riferimento;

•          revisione semestrale delle cerniere di tutte le porte interne;

•          controllo mensile dell’efficienza degli scarichi dei servizi, rubinetti e apparati idrosanitari in genere;

•          controllo trimestrale efficienza impianto antincendio, con almeno una prova durante il periodo di affidamento di portata e pressione da misurarsi con apposito strumento sugli idranti;

•          pulizia trimestrale pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell’efficienza dell’impianto fognario e scarichi;

•          controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento (in particolare zone docce);

•          controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;

•          controllo degli apparecchi illuminanti esterni;

•          controllo trimestrale delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;

•          controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

•          controllo delle attrezzature di proprietà comunale in dotazione all’affidatario;

•          scerbatura e potature settimanale delle essenze arbustive;

•          potatura annuale delle essenze arboree;

•          trattamenti di disinfestazione e di derattizzazione dell’area esterna.

In generale dovrà inoltre provvedere al mantenimento del verde, al taglio dell’erba, al diserbo del viale pedonale e dell’area di pertinenza della piscina scoperta, alla potatura degli alberi ed alla loro annaffiatura.

3.Impianti tecnologici e utenze:

L’affidatario è responsabile della gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici attinenti l’illuminazione, il riscaldamento degli ambienti e delle piscine, la termoventilazione, il ricambio d’aria, la produzione di acqua calda sanitaria, nonché degli impianti meccanici e termici.

Sono a carico dell’affidatario le seguenti categorie di servizi:

•          il miglioramento della sicurezza degli impianti tecnologici e delle relative pertinenze edili ed in coerenza con la vigente normativa;

•          la manutenzione programmata periodica e preventiva degli impianti tecnologici termici, di condizionamento, impianti elettrici pertinenti agli stessi, impianti di spegnimento fissi e mobili di pertinenza;

•          la manutenzione programmata periodica preventiva dell’impianto di gas metano in centrale termica;

•          l’aggiornamento del personale addetto al controllo ed alla conduzione degli impianti;  
.          l’esercizio e la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, meccanici e termici.

L’affidatario , o soggetto da lui nominato in possesso dei requisiti prescritti di legge, assumerà il ruolo di terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici e di condizionamento ambientale. Il nominativo individuato dovrà essere immediatamente comunicato al responsabile dell’Area Tecnica del Comune.

Il concessionario è tenuto obbligatoriamente ad eseguire, a proprio carico, la manutenzione degli impianti di riscaldamento comprendenti:

•          il controllo dell’impianto e la prova a caldo prima dell’inizio del riscaldamento;

•          la tenuta del “Libretto di centrale” (art. 16 del Regolamento di esecuzione della L. 373/1976);

•          la manutenzione periodica preventiva, da eseguirsi ogni mese durante il funzionamento dell’impianto, in particolare per quanto riguarda:

•          le reti di distribuzione del fluido termico e dell’aria, i radiatori, i fan-coils, le bocchette di mandata e di ripresa dell’aria;

•          gli apparecchi bruciatori, attraverso prove di combustione, regolazione e messa a punto; - le caldaie, attraverso la pulizia del circuito fumi e del canale del fumo e, ove occorra, pulizia dei camini, anche durante la gestione;

•          unità di trattamento dell’aria;

•          apparecchiature di termoregolazione, attraverso il controllo e l’eventuale taratura;

•          apparecchiature di sicurezza: controllo e verifica della funzionalità;

•          elettropompe, ventilatori, motori, saracinesche, vasi d’espansione: controllo dei vari componenti e lubrificazione degli organi meccanici;

•          apparecchiature ed impianti elettrici: controllo dei vari componenti di comando e di protezione;

•          apparecchiature di addolcimento acqua: controllo ed eventuale reintegro dei sali;

•          messa a riposo dell’impianto, pulizia accurata delle caldaie, condotti fumari, locale centrale termica, intercapedini e manutenzione di tutte le apparecchiature a fine stagione.

Il concessionario è altresì tenuto alla conduzione e all’ordinaria manutenzione ove esistano impianti di: sopraelevazione dell’acqua potabile;

•          sollevamento delle acque di rifiuto in generale (cloacali, di aggrottamento o acque bionde). Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei filtri degli impianti di termoventilazione e di condizionamento.

In particolare il concessionario dovrà garantire il passaggio dell’aria nella quantità di progetto, non impiegare filtri lavati ed ancora bagnati, sostituire i filtri dopo il terzo lavaggio, tenere sempre in luogo, pronti per l’impiego, filtri di riserva puliti ed asciutti.

Per gli impianti idrici, di produzione dell’acqua calda e di piscina, l’ordinaria manutenzione è limitata a tutti i componenti strettamente impiantistici (scambiatori, bollitori, serpentine, pompe, pompe di drenaggio, filtri) presenti nei locali piscina o nei locali accessori, nonché alle apparecchiature autonome o centralizzate costituenti i dispositivi di asciugatura capelli.

Per quanto riguarda i bruciatori, le pompe di circolazione ed i ventilatori completi di motore, è a carico del concessionario sia la manutenzione ordinaria sia, quando ciò si renda necessario, la sostituzione totale o parziale di tali apparecchiature, per garantire la funzionalità impiantistica.

Art. 16 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono a carico dell’affidatario tutte le opere e le spese di manutenzione straordinaria dei fabbricati e le riparazioni straordinarie e le sostituzioni degli impianti o di parte degli impianti e delle strutture e delle attrezzature che si dovessero rendere necessarie, nonostante la corretta conduzione ed utilizzazione degli impianti stessi, per eventi non previsti, imprevedibili e inevitabili.

L’affidatario dovrà assicurare tutte le manutenzioni, anche quelle ordinarie e programmate in modo tale da conservare l’impianto sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese.

Art. 17 - PIANO DI AUTOCONTROLLO

Ai fini di garantire il rispetto dei requisiti e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti, gli impianti natatori devono essere dotati di un piano di autocontrollo, conservato presso l’impianto stesso che, mediante analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l’attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:

a.         analisi dei potenziali pericoli igienico - sanitari per le piscine;

b.         individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;

c.         individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;

d.         definizione del sistema di monitoraggio;

e.         individuazione delle azioni correttive;

f.          verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

Il responsabile della piscina verifica che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell’attività.

Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l’aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina.

I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati presso l’impianto, a disposizione degli organi di controllo.

Qualora, a seguito dell’autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienicosanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (es. esclusione vasche o sospensione dell’attività dell’intera piscina) e darne immediatamente comunicazione all’organo di controllo competente.

PARTE IV - RISERVA E ATTIVITA’ COMMERCIALI

Art. 18 – RISERVA D’USO

•          Il comune di San Nicola la Strada si riserva n° 15 giornate l’anno per l’eventuale effettuazione di iniziative organizzate direttamente e/o in compartecipazione con altri soggetti, previa comunicazione entro il termine di 15 giorni.

•          Il Concessionario deve garantire l’uso di tutti gli spazi necessari e tutti i servizi secondo quanto previsto all'art. 12 del capitolato, al fine di assicurare il puntuale e corretto svolgimento delle iniziative.

Art. 19 – ESERCIZIO BAR-AREA RISTORO/ATTIVITA’ COMMERCIALI

•          L’esercizio dell’area ristoro deve intendersi esclusivamente al servizio della struttura sportiva. Nella conduzione devono essere rispettate tutte le normative igienico-sanitarie e le altre disposizioni di legge in materia.

•          L’utilizzo di detti locali per fini diversi deve essere preventivamente                 autorizzato dall’Amministrazione.

 

 

 

 

 

 

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LA STORIA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI SAN NICOLA LA STRADA 
Fiero di averla narrata ed immortalata sin dal primo giorno sulle pagine del Corriere di San Nicola. 
Onorato di essere il giornalista più titolato a parlare di questa grandissima squadra. 
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STORIA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI SAN NICOLA LA STRADA 
Fu istituito nel 1990. Le carriere dei sei comandanti che sinora lo hanno guidato.

OGNI CITTADINO PUO' SALVARE UN CITTADINO
Tutti gli articoli del "Corriere di San Nicola" sul progetto
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IO NON RISCHIO 

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-Buone pratiche di protezione civile a cura anche del Nucleo della Protezione Civile di San Nicola la Strada-

 

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