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Numero Storico 30 - Aprile 2005 - Home 19 aprile 2024 00:28:28

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“Né la pubblica amministrazione, né i privati possono arrogarsi la facoltà di modificare un piano regolatore annullando o modificando destinazioni di zona”.
Nuova chiesa: l’Udc alla carica!

Si è svolta, il 2 aprile, una conferenza stampa promossa dalla sezione locale dell’Udc sulla spigolosa vicenda della nuova chiesa di Santa Maria della Pietà. Sull’esito dell’importante iniziativa intrapresa dal partito diretto da Carlo D’Andrea, è stato redatto il seguente comunicato stampa, che merita senz’altro di essere pubblicato integralmente:

L’UDC di San Nicola la Strada ha promosso la conferenza di cui trattasi col fermo intento di consentire alla popolazione di ottenere la costruzione di una chiesa sull’appezzamento di terreno, di circa 8800 mq., ubicato tra le vie Pertini, Fermi e Giovanni XXIII e destinato nel PRG a zona F9, cioè zona di acquisizione mediante esproprio e da destinarsi ad attrezzature e servizi pubblici.
In forza di tale vincolo, fu intrapresa dall’Amministrazione comunale apposita procedura di esproprio mentre, in contemporanea, molti sannicolesi e l’UDC iniziarono ad adoperarsi per reperire i fondi necessari alla conclusione della procedura espropriativa e, successivamente, per dare inizio a quanto indispensabile per la costruzione della chiesa. Tale iniziativa popolare, però, fu bloccata dall’approvazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di una lottizzazione convenzionata presentata da alcuni cittadini proprietari della detta zona e della contigua zona “D4” destinata ad attività commerciali, direzionali ecc.
Questo progetto di lottizzazione prevede la sommatoria delle superfici della F9 (mq.8800) e della D4 ( mq. 8375) con destinazione globale D4 e con annullamento totale della destinazione F9.
Il …marchingegno adottato consentirà di costruire edifici privati con destinazione D4 per un enorme e complessivo volume di mc. 51.525 e tanto senza neppure prevedere la ricostituzione della zona F9 in altro loco.
In effetti, la P.A. ha concesso a pochi cittadini di attuare, in modo del tutto illegittimo, i loro interessi in danno di quelli della collettività mediante una inusuale ed altrettanto illegittima modifica del piano regolatore generale rappresentata dalla lottizzazione convenzionata di cui si è detto.
Un PRG va modificato quando l’interesse pubblico lo richiede, sulla base di iniziativa della P.A. e nei modi e procedure che la legge impone. Modi e procedure che, purtroppo, la P.A. sembra aver dimenticato.
In ogni caso nessun privato può arrogarsi la facoltà di modificare un PRG annullando o modificando destinazioni di zona.
Tanto non è consentito neppure alla P.A. se, contestualmente ad ogni variante di PRG, non dovesse procedere al riequilibrio e riproporzionamento degli standards urbanistici generali.
Queste, purtroppo, le …stranezze e …disattenzioni in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione.
La P.A. tenterà di dare una parvenza di regolarità a tutta la faccenda adducendo che il…castello si regge sull’accoglimento delle osservazioni avverso l’adozione del PRG presentate, in data 27/081987, al Commissario adacta per il Prg dai germani Mastroianni Nicola e Maria. Con queste osservazione i sigg. Mastroianni:
- fecero notare la erronea delimitazione della loro proprietà inclusa nella zona F9; suggerirono di adottare anche per il loro fondo, per equità, strumenti urbanistici come le lottizzazioni convenzionate; fecero notare il non conveniente posizionamento della contigua zona D4 in quanto era ubicata a ridosso degli edifici prospettanti su via Gentile. Orbene, l’unica osservazione esatta fu quella della errata delimitazione della proprietà dei ricorrenti e, in virtù di tanto, con nota della Provincia di Caserta del 30/10/1989 fu accolto il ricorso di che trattasi con la seguente dicitura : ....per i motivi esposti dal ricorrente si propone di accogliere la proposta che potrà essere presa in considerazione, ridisegnando il relativo comparto circoscritto sulla tav. P3 in sede di redazione del P.P.E. in rapporto alla situazione di fatto (vedi planimetria A).
Il disposto è chiaro : si concede il ridisegno (con la vera delimitazione della proprietà dei ricorrenti) e non la modifica del comparto e quindi del prg (che comunque non era concedibile in quanto di esclusiva iniziativa municipale).
Con delibere di C.C. n. 85 del 28/12/1998 e n.21 del 05/05/1999 la P.A. approvò, riesaminò e riapprovò il ridisegno del comparto in questione lasciando invariata la zona F9 ed i vincoli dell’intero comparto, poiché il ridisegno interessò la sola viabilità (vedi planimetria B).
I Mastroianni, visto bocciato il loro ulteriore ricorso del 16/12/99 con delibera n.30 dell’11/10/2000, fecero richiesta, unitamente ad altri cittadini interessati alla zona, della nomina di un commissario ad acta per un diverso ridisegno del comparto in questione.
Sia la P.A. che la Provincia non ritennero di non accogliere la richiesta, concordando che si poteva procedere al ridisegno mediante un piano di lottizzazione convenzionata (p.p.e.). Da qui la presentazione (prot.11083 del 05/08/2004) del sopra descritto piano di lottizzazione e della sua successiva ed incauta approvazione da parte del C.C. (delib. N.35del 13/10/2004) senza tenerconto della illegittima ed abusiva trasformazione della zona F9 in D4”.


 

 


 
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