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 Numero storico 17 - Maggio 2002 -> Home
IN QUESTO NUMERO :


L'Occhio del cittadino attento : Città pulita, la sfida continua
Il Comune si "decentra" in zona Michitto
Scuole ad energia solare
Impegno sulla sicurezza
Piani chiari... amicizia lunga
L'esordio del Gonfalone
Habemus... Difensorem !
Il difensore... chi dovrebbe essere costui
L'impegno del nuovo difensore: Rita Zuccaro
"Canetteria", dove la storia è sepolta
La posta dei lettori
Giovani, Impariamo a conoscerli
Un Aprile di candeline
La Pagina dello Sport
Varie
 
 
 


REGOLAMENTO - Articolo di Pag. 5
Articolo 1
E' istituito l'ufficio di Difensore Civico garante della tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nei procedimenti amministrativi, titolare del potere di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi.
Il Difensore Civico agisce in attuazione delle Leggi vigenti, dello statuto e dei regolamenti comunali.

Articolo 2
Il Difensore Civico nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di ottenere informazioni e notizie dagli uffici comunali che sono obbligati a cooperare.
Ha libero accesso agli atti e ha facoltà di ottenere copia degli stessi.

Articolo 3
La Giunta Comunale provvede ad assicurare al Difensore Civico la sede, i mezzi e il personale necessario all'espletamento delle sue funzioni. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e dipende dal Difensore Civico per le sole funzioni di che trattasi.
L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico che ne diviene consegnatario. Al Difensore Civico spetta l'indennità di carica pari a quella spettante ai componenti della Giunta e nonché eventuali rimborsi spese necessari per l’espletamento della carica.

Articolo 4
Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcun rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale con gli organi del Comune ed è tenuto, esclusivamente, al rispetto dell'ordinamento vigente.

Articolo 5
Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 6
Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti in Consiglio Comunale e che siano in possesso della Laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Commercio o equipollenti, che abbiano almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo dal conseguimento della Laurea e che per tali titoli ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza.
Non sono eleggibili a Difensore Civico:
- i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- i membri del Comitato Regionale di controllo e delle sue sezioni;
- i dipendenti comunali, degli enti locali, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale;
- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi comunali ed i funzionari delle Prefetture;
- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni del Comune, ministri del culto, coloro che abbiano in corso vertenze oppure rapporti di consulenza con il Comune di San Nicola la Strada.
- Colui che è coniuge, ascendente, discendente parente o affine fino al III grado del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunale.
- Non è comunque eleggibile a Difensore Civico colui che sia stato candidato nelle ultime elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche. Il Difensore Civico non può svolgere attività di consulenza tecnica, legale o amministrativa presso il Comune o gli Enti di cui sopra. Decade automaticamente dalla carica in caso di candidatura a cariche elettive pubbliche.

Articolo 7
L'organo competente alla dichiarazione di eleggibilità o incompatibilità è il Consiglio Comunale il quale delibera con le modalità previste dallo Statuto. Le contestazioni sulla eleggibilità o incompatibilità del Difensore Civico vanno indirizzate al Presidente del Consiglio il quale inserisce l'argomento nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla contestazione.

Articolo 8
Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate fino all'elezione del successore.


Articolo 9
Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l’esercizio delle sue funzioni, con votazione segreta del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. La revoca è proposta da almeno un terzo dei Consiglieri. La proposta deve contenere l’indicazione dettagliata dei motivi.


Articolo 10
Il Difensore Civico esercita il potere di controllo della legittimità degli atti nei modi stabiliti dalla legge 127/97.

Articolo 11
Il Difensore Civico di propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli o associati che vi abbiano interesse, interviene presso l'Amministrazione Comunale, gli Enti e/o Aziende da essa dipendenti, per assicurare il regolare corso dei procedimenti amministrativi, la tempestività, imparzialità e la corretta emanazione degli atti. Al riguardo segnala gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dei procedimenti amministrativi nei confronti dei cittadini. Gli interventi sono finalizzati anche a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna.


Articolo 12
Il cittadino ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica del procedimento che lo interessa; qualora siano trascorsi venti giorni salvo diversi termini di legge o regolamenti, senza che abbia ricevuto risposta, ovvero ne abbia ricevuta una insoddisfacente, ha diritto di chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Articolo 13
Il Difensore Civico convoca il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica del procedimento di cui all'Articolo precedente e con lo stesso procede all'esame degli atti. Concorda con il detto funzionario il termine massimo per la definizione della pratica. Dà notizia alla persona interessata e per conoscenza al Sindaco e al Presidente del Consiglio circa le modalità della definizione.

Articolo 14
Il Difensore Civico rileva al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale e Dirigenti gli impedimenti o i ritardi che i funzionari frappongono all'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 15
Il Difensore Civico comunica per iscritto al funzionario responsabile ogni violazione riscontrata nel procedimento concedendo un termine perentorio per sanare i vizi.

Articolo 16
Il Difensore Civico segnala al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario Comunale e Dirigenti i funzionari responsabili di irregolarità, ritardi e omissioni nei procedimenti amministrativi. Può sollecitare al riguardo anche provvedimenti disciplinari.

Articolo 17
Il Difensore Civico trasmette annualmente entro il 30/04/ al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto, durante una adunanza a ciò dedicata. Ha diritto e, se richiesto, obbligo di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari.

Articolo 18
Il Difensore Civico prima di assumere le proprie funzioni, presta giuramento nelle mani del Consiglio Comunale con la seguente formula: “Giuro di adempiere al mandato nell’interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dello Statuto del Comune di San Nicola la Strada”.

 


 

 

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