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LA FOYER S.R.L. GESTIRA’ IL TEATRO COMUNALE PLAUTO


Il testo dell’accordo


Dopo la rinuncia da parte del CCTM di Napoli, che si era aggiudicata la seconda gara ad evidenza pubblica, l’amministrazione comunale ha provveduto all’assegnazione diretta del teatro comunale Plauto alla Foyer s.r.l., che gestirà la struttura per nove anni. Questo il testo dell’accordo stipulato il 28 marzo 2013:

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Per la Concessione e Gestione del servizio del Teatro “Plauto”

sito in San Nicola La Strada (CE) alla Via Grotta n.59.

TRA:

1) L’Ing.  Lorenzo VALLONE, nato a Roma  il 18.04.1970, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse dell’Ente Comune di San Nicola la Strada che rappresenta – C.F. 00294190616;

E

2) Sig. Nasta Francesco nato a Caserta il 23/02/1959 C.F. NSTFNC59B23B963P, quale legale rappresentante della s.r.l. Foyer, P.I. 03797350612, iscritta alla Camera di Commercio di Caserta con sede legale in via Gandhi n. 2;

Premesso

-                    che il Comune di San Nicola la Strada (CE) è proprietario del Teatro “Plauto”, sito in via Grotta, oltre che dell’area parcheggio e pertinenze annesse il tutto come da planimetria allegata;

-                    che il Comune di San Nicola La Strada (CE), in persona del legale rappresentante p.t., ha intenzione di concedere la gestione del Teatro “Plauto”, come sopra identificato e inteso unitariamente in tutte le sue superfici, interne ed esterne, e che la s.r.l. Foyer ha interesse ad assumere la gestione della predetta struttura.

-                    che la Giunta Comunale con delibera n.21 del 07/02/2013 ha provveduto ad affidare la gestione di cui trattasi alla Foyer s.r.l. per le motivazioni ivi illustrate;

Premesso quanto sopra:


art. 1 – Oggetto della Concessione

Il Comune di San Nicola La Strada (CE), come sopra rappresentato, concede in gestione alla Foyer s.r.l. con sede in Caserta alla Via Gandhi,2  il servizio di gestione del Teatro “Plauto” per la durata di anni 9 (nove) con la possibilità di rinnovo per un equivalente periodo a seguito di successivo atto di convenzione.

Al gestore Foyer s.r.l. è affidata la cura e gestione del teatro nel suo complesso e l’esercizio della propria attività in autonomia organizzativa. 

Il gestore potrà, per la durata della concessione, apportare alla struttura tutti gli identificativi necessari ed aggiuntivi, riservandosi la possibilità di ricambiarne la denominazione, in accordo con l’Amministrazione, per il miglior e più ampio posizionamento del teatro sul mercato.

Il gestore promuove ed assicura il funzionamento del teatro tramite:

a) la realizzazione di una programmazione di manifestazioni teatrali, musicali e culturali per un minino di 8 (otto)  eventi annuali e di ogni altro genere di attività che offra al territorio un servizio di qualità;

b) la realizzazione di una attività promozionale adeguata di tutti gli eventi e le iniziative ospitate presso il teatro.

Le parti danno atto che il Teatro è, al momento provvisto di: parere favorevole dei VV.FF. sul progetto, certificato di collaudo statico, accatastamento e certificati di conformità degli impianti. Pertanto, la Foyer s.r.l. provvederà, ai fini del rilascio del certificato di agibilità e della certificazione per il pubblico spettacolo, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Comune, ad effettuare i lavori necessari e le opere di messa in sicurezza per l’utilizzo della struttura e per l’ottenimento dei permessi di pubblico spettacolo.

Tutte le spese che la Foyer s.r.l. andrà a sostenere verranno decurtate dal canone annuo di locazione, previa presentazione da parte del gestore del consuntivo di spesa e delle relative certificazioni di pagamento. In merito agli arredi non funzionali ed indispensabili concorderà con l’Amministrazione quelli che saranno inseriti nell’elenco delle spese da scalare al canone annuo.

Qualora per ragioni non imputabili al gestore non sarà possibile ottenere il rilascio di tutte le certificazioni sopra indicate, l’Amministrazione si impegna a riconoscere le somme anticipate dietro presentazione di consuntivo di spesa e delle corrispondenti certificazioni di pagamento e previo sopralluogo congiunto.

Art. 2 –  Utilizzo della struttura da parte del Comune

All’Amministrazione Comunale sono riservati ventiquattro (24) utilizzi annuali del teatro a fini di natura didattica (con un limite massimo di 3 utilizzi al mese e mai nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e lunedì).

Tutte le spese per le manifestazioni organizzate dall’Amministrazione saranno garantite dal gestore dell’impianto ad eccezione di forniture e controllo tecnico e di gestione e controllo di sala: i costi derivati saranno definiti congiuntamente.

Il termine di preavviso per gli utilizzi del teatro da parte del Comune – preavviso da notificarsi al gestore, da parte del Comune, anche mediante fax – deve essere di 7 giorni e in ogni caso l’utilizzo da parte del Comune non potrà intralciare le iniziative programmate dal gestore.


Art.3 – canone di locazione

Il canone annuo viene stabilito in € 40.000,00 (quarantamila) di cui € 15.000,00 (quindicimila) in contanti, da versarsi in un’unica soluzione annuale ed € 25.000,00 (venticinquemila) in servizi di pubblicità e promozione nelle forme che il gestore, con preliminare informativa e previa approvazione dell’Amministrazione, riterrà più congrue ed opportune.


Art.4 – obblighi del concedente

L’Amministrazione Comunale si impegna a:

- fornire, al momento della stipula del contratto, al gestore i documenti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie per i pubblici spettacoli della struttura, senza richiedere alcun corrispettivo al gestore;

- affidare al gestore tutte le superfici e le pertinenze del Teatro senza limitazione d’utilizzo e d’esercizio.

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire al gestore per l’intera durata dell’affidamento la gestione di n. 100 impianti di pubblica affissione - del formato di cm. 100 x 140 -  e 20 impianti di pubblica affissione - del formato di cm 600  x 300 unicamente per il periodo di svolgimento delle manifestazioni teatrali – e n. 6 spazi nel perimetro del Teatro a carico del gestore, in base alle vigenti tariffe TOSAP, già ricompresse nel compenso di cui all’art. 3.

La medesima Amministrazione si impegna, altresì, a fornire al gestore un adeguato orientamento segnaletico con la realizzazione e la sistemazione di n. 50 insegne stradali – del formato minimo di  cm. 100 x 20 – su modello fornito dal gestore e secondo una mappa con lo stesso concordato.


Art.5 – obblighi del gestore

Il gestore è responsabile:

a) dell’uso dell’immobile, accessori, servizi, arredi ed installazioni, che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione;
b) dell’inosservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni e divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti; nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. c) di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accedere, riferito alle attività promosse nella struttura stessa;

d) della buona conservazione e dell’efficienza dell’immobile, degli arredi e delle attrezzature tecniche in dotazione, del necessario servizio di vigilanza e dì custodia e degli eventuali danni causati durante l’utilizzo della struttura stessa.

Se tali danni sono causati da terzi, resta fermo che la responsabilità è del gestore, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi. La custodia e vigilanza avrà riguardo:

-                                  alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi o quant’altro esistente;

-                                  alla sorveglianza dell’accesso alla struttura;

-                                  al controllo sul regolare utilizzo dell’immobile volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere.

d) alla manutenzione ordinaria, nonché alla pulizia delle attrezzature, locali, servizi, accessori, ecc., tale che la struttura nel suo complesso si presenti sempre nelle migliori condizioni d’uso;

e) nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il gestore è tenuto a richiedere ai terzi stessi l’esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l’utilizzo della struttura.

Tutte le attrezzature tecniche istallate dal gestore, i cui costi non verranno decurtati dal canone annuo, rimarranno di proprietà dello stesso che potrà ritirarle alla scadenza del servizio.

E’ fatto salvo il diritto della Amministrazione Comunale di esercitare eventuale opzione di acquisto delle stesse con diritto di prelazione nei confronti dei terzi a parità di condizioni.

E' fatto divieto di sub-concedere il servizio di gestione del Teatro.


Art.6 – manutenzioni a carico del gestore

Sono a carico del gestore i seguenti oneri e obblighi:

a) manutenzione ordinaria della struttura consegnata in gestione, e precisamente:

-                                     pulizia e manutenzione della pavimentazione;

-                                     pulizia delle poltroncine;

-                                     manutenzione e controllo dell’impianto elettrico con particolare attenzione a quello d’emergenza;

-                                     manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell’impianto antincendio;

-                                     manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico;

-                                     manutenzione e controllo degli estintori;

-                                     manutenzione e pulizia della struttura dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario;

b) servizi di funzionamento degli impianti di acqua, energia elettrica e riscaldamento nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici idrici, igienico e sanitari, ecc.;

c) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutti gli arredi ed attrezzature affidate;

d) tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento;
e) tutte le spese per le riparazioni dei mezzi e delle attrezzature utilizzati oltre alle spese per prodotti di pulizia, disinfettanti, attrezzi deperibili, ecc;

f)  personale di custodia e di manutenzione;

g) personale tecnico per il funzionamento delle attrezzature in possesso delle prescritte abilitazioni previste dalla normativa vigente, per l’assistenza necessaria alle compagnie teatrali, per l’approntamento del palcoscenico in modo opportuno (fondali, luci ecc), per il coordinamento delle operazioni di scarico delle scene e del materiale scenico auto trasportato dalle compagnie, per l’assistenza alle operazioni di smontaggio delle scene e delle attrezzature tecniche e sorveglianza alle operazioni di carico;

h) personale con funzioni di vigilanza nel corso delle rappresentazioni, nonché gestione del servizio di biglietteria, del servizio di guardaroba, del servizio di parcheggio;

i) gestione contabile e commerciale dei rapporti e relativi ai programmi di attività fronteggiando gli oneri assistenziali, previdenziali e fiscali se ed in quanto dovuti; sostenimento delle spese relative al personale occorrente per montaggi e smontaggi ed aiuti di palcoscenico nei casi in cui siano necessari;

l)  versamento delle imposte e tasse a partire dal rilascio del certificato di agibilità definitivo da parte dell’Ente;

m) l’adempimento del borderaux SIAE nel caso di esercizio diretto;

n)  il controllo del bordeaux SIAE nel caso di esercizio indiretto;

o) la “gestione della sicurezza” del locale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il gestore potrà provvedere a proprie spese (ex art. 2, comma b e c) anche all’arredamento del locale adibito a bar e di quello adibito a guardaroba.


Art.7 – disponibilità a favore dell’Ente

Il gestore si impegna a riservare, nell’ambito delle attività diretta che andrà a realizzare, una quota di ingressi a favore dell’Amministrazione Comunale pari ad un massimo di 48 biglietti.


Art.8 – tariffe per l’uso del Teatro

Le tariffe dei titoli di incasso agli spettacoli organizzati dal gestore e le tariffe per la subconcessioni a terzi del teatro saranno determinate dal gestore.


Art.9 – utilizzo del bar e delle strutture adiacenti

Il gestore può esercitare, in totale autonomia organizzativa, l’attività di distribuzione di bevande o generi alimentari, anche a mezzo di terzi, presso il locale adibito a bar. Il Comune autorizza fin da ora lo svolgimento di attività di pubblico esercizio fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

Ogni adempimento normativo per la lecita esecuzione di qualsiasi attività di vendita “e comunque di distribuzione, a qualsiasi titolo, di generi alimentari e di bibite “ grava esclusivamente sul gestore. Il gestore potrà concedere in uso a terzi la gestione del bar e locali annessi.

Il gestore dovrà essere in possesso delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per l’espletamento di detta attività.

L’Amministrazione Comunale resterà estranea al rapporto contrattuale che riguarderà unicamente il gestore Foyer s.r.l. ed il gestore del bar.

Lo stesso potrà accadere per la concessione in uso a terzi delle superfici e dei servizi di parcheggio, con modalità e forme da concordare con l’Amministrazione nel rispetto dei principi di economicità e funzionalità, nel pieno rispetto delle normative vigenti.


Art.10 – definizione delle controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente capitolato le parti concordano che competente sarà il Foro di S. Maria Capua Vetere.

Le eventuali spese di giudizio saranno anticipate dalla parte agente.

Art.11 – consegna dell’immobile

La consegna della struttura sarà fatta mediante redazione di apposito verbale di consistenza e conferimento firmato da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e da un rappresentante del gestore.

Al termine dell’affidamento in concessione l’impianto ritornerà in disponibilità dell’Amministrazione Comunale e dovrà essere consegnato in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all’uso.

Il gestore si impegna a garantire le condizioni di sicurezza ai fini della piena fruibilità della struttura.

Ognuna delle parti individua un proprio referente al quale affidare la gestione dei rapporti fra Ente e gestore, nonché la vigilanza della presente convenzione.


Art.12 - Smaltimento rifiuti pericolosi

Il Gestore dovrà provvedere, laddove presenti, allo smaltimento dei rifiuti classificati come pericolosi in virtù della normativa vigente, tramite soggetti in possesso delle autorizzazioni di legge necessarie allo svolgimento di tale attività.


Art.13 – Cauzioni – Assicurazioni

A garanzia della regolare attività il gestore dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione nei termini di cui all'art.113 D. Lgs 163/2006.

Tale cauzione resterà vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata ai sensi di legge. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri in tutto o in parte qualora si verificassero inadempienze da parte del Gestore.

Il Gestore sarà, altresì, tenuto a presentare una idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni arrecati a terzi (compreso il Comune di Sa Nicola la Strada) con massimale non inferiore ad Euro 500.000,00.

Detta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di San Nicola la Strada.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata delle concessione.

Eventuali variazioni da apportare alla polizza, dovranno essere preventivamente concordate con il Comune di San Nicola la Strada.

Il Gestore sarà altresì tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa contro il rischio di incendio per un valore dell'immobile, valutato in complessivi Euro 1.500.000,00.


Art.14 - Controlli dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, si riserva il diritto di compiere in ogni momento, anche senza  preavviso, ispezioni e controlli che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuni per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi affidati e per l'accertamento del rispetto di quanto analiticamente definito nel presente capitolato.

Il Gestore dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Qualora a seguito dei suddetti controlli dovessero risultare aspetti di non conformità alla presente scrittura privata e al Contratto di servizio, il Gestore dovrà provvedere ad eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate, fermo restando
quanto previsto in materia di penali, di risoluzione del rapporto contrattuale, nonché di risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Ente comunale.

Il Comune si riserva, altresì, il diritto di eseguire indagini e verifiche sul grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

Art.15 – Piano della sicurezza

Il gestore ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale al momento della sottoscrizione del contratto e , comunque,prima dell'inizio dei lavori il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da esso svolte ai sensi del D.Lgs 81/2008. Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle cautele e misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze. Il piano da allegare all'offerta dovrà contenere anche l'importo dei relativi oneri e dovrà essere aggiornato qualora la situazione lo richieda.


Art.16 – Penali

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso in cui siano accertati, da parte del Dirigente competente, casi di ritardato adempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La misura delle suddette penali sarà stabilita ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'impresa mediante raccomandata con A/R.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per grave inadempimento.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi o degli inadempimenti del gestore.


Art.17 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale potrà disporre la risoluzione del contratto di affidamento a fronte di accertati inadempimenti da parte del Gestore. L'Amministrazione potrà invocare la risoluzione con effetto immediato a seguito di propria comunicazione in forma di lettera raccomandata a.r. e senza altra formalità per casi di grave inadempimento, tra i quali:

-                 insolvenza o fallimento del Gestore;

-                 cessione, anche parziale, del contratto o sub-concessione non autorizzata dal Comune;

-                 mancata  reintegrazione della cauzione entro il termine di gg.15 dall'eventuale avvenuta escussione.

-                 effettuazione di modifiche strutturali alla struttura senza la preventiva autorizzazione del Comune

-                 mancato avviso all'Amministrazione Comunale della necessità di un intervento di manutenzione straordinaria.

In tutti gli altri casi di inadempimento da parte del Gestore, l'Amministrazione assegnerà, mediante lettera raccomandata A.R.., un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune, con raccomandata A/R., dichiarerà risolto il rapporto contrattuale.

In  ogni caso, la risoluzione anticipata del contratto comporterà per il Gestore la perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

II gestore potrà recedere dal presente contratto previa comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale almeno 6 (sei) mesi prima, per cause motivate, senza pagamento di alcuna penale.


Art. 18 – Stipula contratto/Spese contrattuali/Eventuale revoca

La stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario Comunale e nei termini stabiliti dall'Amministrazione da comunicarsi  al soggetto gestore con apposita convocazione.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico del soggetto gestore.

In caso di ritardo o mancata ottemperanza agli oneri relativi alla stipulazione del contratto, l'Amministrazione provvederà a revocare l'affidamento.

 

 

 

 

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